Passaggi di proprietà di beni mobili

In attuazione del decreto-legge 4 Luglio 2006 n. 223 NON è più obbligatoria l’autentica da parte del notaio della firma sul documento di vendita di un veicolo (automobili, motocicli, rimorchi, natanti, ecc.). Sono autorizzati ad autenticare le firme degli atti di alienazione, oltre ai notai:

  • gli sportelli Telematici dell’Automobilista (STA) attivi presso le delegazioni A.C.I. e Agenzie Pratiche Auto
  • gli uffici provinciali dell’A.C.I. che gestiscono il PRA
  • gli uffici provinciali della Motorizzazione Civile
  • gli uffici comunali

Che cosa occorre

L’interessato deve sottoscrivere la dichiarazione di vendita direttamente davanti al funzionario comunale, il quale, dopo aver verificato l’identità, autentica la firma. L’autentica viene effettuata immediatamente, salvo casi particolarmente complessi.

Per chi ha il certificato di proprietà: la dichiarazione sarà autenticata utilizzando il riquadro T del certificato di proprietà, un tempo esclusivamente riservato al notaio. Il riquadro T dovrà essere interamente compilato dagli interessati indicando tutti i dati richiesti dal modello, compreso il numero del certificato di proprietà, i dati dell’acquirente ed il prezzo di vendita oltre naturalmente ai dati del venditore. Si consiglia anche l’indicazione del codice fiscale. In questo caso è necessaria solo la firma autenticata di chi vende.

Per chi non ha il certificato di proprietà: deve essere presentata, a cura degli interessati, una scrittura privata sulla quale, oltre alla dichiarazione di vendita, dovranno essere indicati i dati del venditore, dell’acquirente, il prezzo etc. In questo caso dovr� essere autenticata la firma del venditore.

Costi e modalità di pagamento

Occorre una marca da bollo ordinaria da EUR 16,00 più EUR 0,52 per diritti di segreteria, anche nel caso di più firme sullo stesso atto.

Segnalazioni e precisazioni

Attenzione: il Comune è competente ad eseguire esclusivamente l’autentica e non le altre operazioni relative al passaggio di proprietà dei beni mobili registrati. Ciò significa che è in ogni caso necessario rivolgersi direttamente o al PRA oppure ad un ufficio A.C.I. o ad agenzie di pratiche auto per tutte le altre necessità, quali il pagamento delle tasse e diritti relativi, la richiesta di trascrizione al PRA della vendita ed altro.
Sono infatti rimaste in vigore tutte le altre norme che prevedono diritti e tasse sul passaggio di proprietà, oltre ai compensi per gli uffici che eseguono le operazioni necessarie diverse dall’autentica dell’atto. Informazioni più dettagliate sulle tariffe e su come redigere la documentazione possono essere reperite sul sito dell’A.C.I. (http://www.aci.it/) o richieste alle delegazioni A.C.I. ed alle agenzie di pratiche auto.

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