Disposizioni del Decreto capienze

14 Ottobre 2021

DECRETO CAPIENZE – Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, dei Ministri della salute Roberto Speranza, della cultura Dario Franceschini, dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, dell’interno Luciana Lamorgese, della giustizia Marta Cartabia, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali. Le nuove disposizioni entrano in vigore l’11 ottobre 2021.

Spettacoli e Cultura

Teatri, cinema, concerti – In zona bianca, per gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, la capienza consentita è del 100 per cento di quella massima autorizzata sia all’aperto che al chiuso.
Inoltre l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19.

Musei – Nelle strutture museali è stata eliminata la distanza interpersonale di un metro.

Sport

Pubblico a eventi e competizioni sportive – La capienza consentita non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 60 per cento al chiuso.

Discoteche

La capienza nelle sale da ballo, discoteche e locali assimilati non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 50 per cento al chiuso.
Nei locali al chiuso deve essere garantita la presenza di impianti di aerazione senza ricircolo dell’aria.

Sanzioni

In caso di violazione delle regole su capienza e green pass nei settori di spettacoli, eventi sportivi e discoteche, la chiusura si applica dalla seconda violazione.

Fonte:

https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-40/18160

 

Green pass: le novità in vigore dal 15 ottobre nel comunicato stampa del Consiglio dei Ministri

17 settembre 2021

GREEN PASS – Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro della salute Roberto Speranza, del Ministro per la pubblica amministrazione Renato Brunetta, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando e del Ministro della giustizia Marta Cartabia, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening. Di seguito le principali previsioni.

Lavoro pubblico

A chi si applica – È tenuto a essere in possesso dei Certificati Verdi il personale delle Amministrazioni pubbliche.  L’obbligo riguarda inoltre il personale di Autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca d’Italia, enti pubblici economici e organi di rilevanza costituzionale. Il vincolo vale anche per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice. Inoltre l’obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le pubbliche amministrazioni.

Dove si applica – Il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Certificato Verde sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro delle strutture prima elencate.

I controlli e chi li effettua – Sono i datori di lavoro a dover verificare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.

Le sanzioni – Il decreto prevede che il personale che ha l’obbligo del Green Pass, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della Certificazione Verde; dopo cinque giorni di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso. La retribuzione non è dovuta dal primo giorno di assenza. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per coloro che sono colti senza la Certificazione sul luogo di lavoro è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro e restano ferme le conseguenze disciplinari previste dai diversi ordinamenti di appartenenza.

 

Cariche elettive – L’obbligo di Green Pass vale anche per i soggetti titolari di cariche elettive e di cariche istituzionali di vertice.

Organi costituzionali – Gli organi costituzionali, ciascuno nell’ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento alle nuove disposizioni sull’impiego delle Certificazioni Verdi.

 

Lavoro privato

A chi si applica – Sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta i Certificati Verdi coloro che svolgano attività lavorativa nel settore privato.

Dove si applica – Il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Certificato Verde sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro.

I controlli e chi li effettua – Come per il lavoro pubblico, anche per quello privato sono i datori di lavoro a dover assicurare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.

Le sanzioni – Il decreto prevede che il personale ha l’obbligo del Green Pass e, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del Certificato Verde. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso violando l’obbligo di Green Pass. Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina volta a consentire al datore di lavoro a sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Certificato Verde.

 

Tamponi calmierati

Il decreto prevede l’obbligo per le farmacie di somministrare i test antigenici rapidi applicando i prezzi definiti nel protocollo d’intesa siglato dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, d’intesa con il Ministro della salute. L’obbligo vale per le farmacie che hanno i requisiti prescritti. Le nuove norme prevedono inoltre la gratuità dei tamponi per coloro che sono stati esentati dalla vaccinazione.

Tribunali

Il personale amministrativo e i magistrati, per l’accesso agli uffici giudiziari, devono possedere ed esibire le Certificazioni Verdi. Al fine di consentire il pieno svolgimento dei procedimenti, l’obbligo non si estende ad avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all’amministrazione della Giustizia, testimoni e parti del processo.

Revisione misure di distanziamento

Entro il 30 settembre, in ragione dell’estensione dell’obbligo di Green Pass e dell’andamento della campagna vaccinale, il Cts esprime un parere relativo alle condizioni di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative. La rivalutazione sarà propedeutica all’adozione degli successivi provvedimenti.

Sostegno allo sport di base

Il provvedimento interviene, vista la grave crisi che continua ad attraversare il settore sportivo a causa dell’emergenza pandemica, anche sul settore sportivo. In particolare:

  • a sostegno della maternità delle atlete non professioniste;
  • a garanzia del diritto all’esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma di svolgimento della personalità del minore;
  • a incentivare l’avviamento all’esercizio della pratica sportiva delle persone disabili mediante l’uso di ausili per lo sport.

Inoltre le risorse potranno essere destinate ad assicurare un ulteriore sostegno all’attività sportiva di base, anche attraverso finanziamenti a fondo perduto da attribuire alle associazioni e società sportive dilettantistiche.

Fonte:

https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-36/17925

Il testo completo del DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127 “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening” è disponibile al link qui sotto:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/09/21/21G00139/sg

 

23 luglio 2021

Misure contro il COVID-19 e green pass in vigore dal 6 agosto

Il 22 luglio 2021 il Governo ha emanato il Decreto legge n. 105, che proroga fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale, stabilisce le modalità d’uso del Green Pass e definisce i nuovi criteri per la “colorazione” delle Regioni.

Green pass

Dal 6 agosto 2021, per chi ha più di 12 anni, sarà possibile svolgere alcune attività solo con:
– il Green pass che certifichi di aver fatto almeno la prima dose del vaccino
– il Green pass che certifichi di essere guariti dal Covid (validità 6 mesi)
– un test molecolare o rapido con risultato negativo (validità 48 ore)

Ecco, in sintesi, le attività per cui sarà richiesto il Green pass:
🍝 consumare al tavolo in ristoranti, bar e in qualsiasi altro esercizio di ristorazione al chiuso
🎭assistere a spettacoli, concerti, eventi e competizioni sportive
🖼accedere a musei, mostre, biblioteche e altri luoghi della cultura
🥳partecipare a feste e ricevimenti
🏊‍♀️entrare in centri benessere e strutture sportive al chiuso (piscine, palestre, campi per sport di squadra) e nei centri termali
🙋‍♂️partecipare a sagre e fiere, convegni e congressi
🎢 entrare nei parchi tematici e di divertimento
🙋‍♀️partecipare alle attività al chiuso nei centri culturali, sociali e ricreativi (con eccezione per i centri educativi per l’infanzia e i centri estivi)
✍🏻partecipare a concorsi pubblici
🎲accedere a sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò

– le discoteche rimangono chiuse.
– i mezzi di trasporto al momento, sono esclusi dalle norme del decreto.

Multe:
I titolari sono tenuti a verificare che chi accede ai propri servizi e attività abbia il green pass o il risultato negativo al test molecolare o rapido fatto nelle 48 precedenti.
In caso di violazione può essere fatta una multa che va da 400 a 1000 euro sia a carico del titolare che del cittadino. Se la violazione viene ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.

🟡🟠🔴Zone a colori le novità

L’incidenza dei contagi resta in vigore ma non sarà più il criterio guida per la scelta delle colorazioni (bianca, gialla, arancione, rossa) delle Regioni.
Dal primo agosto i due parametri principali saranno:
– il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19
– il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19.

Si resta in zona bianca

Le Regioni restano in zona bianca se:

a. l’incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive
b. qualora si verifichi un’incidenza superiore a 50 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona bianca se si verifica una delle due condizioni successive:
• il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 15%;
oppure
• il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 10%;

🟡Da bianca a gialla

È necessario che si verifichino alcune condizioni perché una Regione passi alla colorazione gialla:

a. l’incidenza settimanale dei contagi deve essere pari o superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti a condizione che il tasso di occupazione dei posti letto in area medica sia superiore al 15 % e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 sia superiore al 10%
b. qualora si verifichi un’incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona gialla se si verificano una delle due condizioni successive
•il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 30%;
oppure
•il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 20%;

🟠Da gialla ad arancione

È necessario che si verifichi un’incidenza settimanale dei contagi pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e aver contestualmente superato i limiti di occupazione dei posti letto di area medica e terapia intensiva prevista per la zona gialla.

🔴Da arancione a rossa

Una Regione è in zona rossa in presenza di un’incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti e se si verificano entrambe le condizioni successive

a. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 40%;
b. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 30%.

📽🎤🎭⚽Misure per lo svolgimento degli spettacoli culturali e sportivi

In zona bianca e in zona gialla gli eventi sono consentiti solo con posti a sedere preassegnati e con distanza di almeno un metro per gli spettatori non conviventi. L’accesso è consentito solo ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19.

•Per quanto riguarda cinema, teatro, concerti, le nuove regole sono:

– zona bianca: 25% di capienza massima al chiuso e 50% all’aperto e comunque non più di 2.500 persone al chiuso e 5.000 all’aperto.
– zona gialla: 50% di capienza massima e comunque non più di 1.000 persone al chiuso e 2.500 all’aperto.

•Per quanto riguarda gli eventi sportivi le nuove regole sono:

– zona bianca: 25% di capienza massima al chiuso e 50% all’aperto.
– zona gialla: 25% di capienza massima e comunque non più di 1.000 persone al chiuso e 2.500 all’aperto.

ℹ Di più
– Decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/07/23/21G00117/sg
– Comunicato stampa del Governo: https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-30/17514

 

 

25 giugno 2021

Coronavirus: misure di contenimento adottate da Regione Lombardia e dal Governo

In base all’Ordinanza del Ministro della Salute dell’11 giugno 2021, alla luce dei dati scientifici sull’epidemia e dell’andamento della campagna di vaccinazione, da lunedì 14 giugno la Lombardia è in “zona bianca”. Da questa data ripartono, su tutto il territorio regionale, le attività economiche e sociali previste dall’Ordinanza n. 779 dell’11 giugno.

Come stabilisce l’Ordinanza del Ministro della Salute del 22 giugno 2021, decade l’obbligo, a partire dal 28 giugno, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all’aperto. L’uso della mascherina resta obbligatorio quando non può essere garantito il distanziamento minimo interpersonale, nel caso di assembramenti o affollamenti, negli spazi all’aperto delle strutture sanitarie e in presenza di persone immunodepresse.
Rimane inoltre obbligatorio indossare la mascherina in tutti i luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione.

Per scoprire tutte le misure e i servizi attivati da Regione Lombardia per affrontare l’emergenza Coronavirus vai alla pagina dedicata.

Informazioni di dettaglio sono disponibili nella sezione MISURE VALIDE SUL TERRITORIO NAZIONALE E IN LOMBARDIA DAL 14 GIUGNO al seguente link:

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/coronavirus/misure

13 giugno 2021

In base all’Ordinanza del Ministro della Salute dell’11 giugno 2021, alla luce dei dati scientifici sull’epidemia e dell’andamento della campagna di vaccinazione, da lunedì 14 giugno la Lombardia è in “zona bianca”.

In base inoltre all’Ordinanza regionale n. 779 dell’11 giugno vengono anticipate al 14 giugno 2021 le date di riapertura, rispetto a quelle previste dal decreto-legge n. 52/2021 e dal decreto-legge n. 65/2021, per le seguenti attività:

  • parchi tematici e di divertimento, anche temporanei (attività di spettacolo viaggiante, parchi avventura e centri d’intrattenimento per famiglie);
  • piscine e centri natatori in impianti coperti;
  • centri benessere e termali;
  • feste private anche conseguenti alle cerimonie civili e/o religiose all’aperto e al chiuso;
  • attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, anche al chiuso;
  • fiere (comprese sagre e fiere locali), grandi manifestazioni fieristiche, congressi e convegni;
  • eventi sportivi aperti al pubblico, diversi da quelli di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 52/2021, che si svolgono al chiuso;
  • sale giochi e scommesse, sale bingo e casinò;
  • centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
  • corsi di formazione.

Dal 14 giugno vengono inoltre abolite le limitazioni orarie alla circolazione, ed è pertanto possibile effettuare spostamenti notturni anche per motivi diversi da lavoro, necessità o salute e senza dover motivare lo spostamento.

Per scoprire tutte le misure e i servizi attivati da Regione Lombardia per affrontare l’emergenza Coronavirus vai alla pagina dedicata.

Informazioni di dettaglio sono disponibili nella sezione MISURE VALIDE SUL TERRITORIO NAZIONALE E IN LOMBARDIA DAL 14 GIUGNO al seguente link:

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/coronavirus/misure

7 giugno 2021

In base all’Ordinanza del Ministro della Salute del 23 aprile 2021, da lunedì 26 aprile la Lombardia è collocata in “zona gialla”. 

Il Decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65 introduce nuove misure per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali, nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

Il testo aggiorna il cronoprogramma relativo alla progressiva eliminazione delle restrizioni rese necessarie per limitare il contagio da virus SARS-CoV-2, alla luce dei dati scientifici sull’epidemia e dell’andamento della campagna di vaccinazione.

Tra le imminenti novità previste per le zone gialle dal DL n. 65/2021 si evidenziano:

  • dal 1° giugno, la possibilità di consumare cibi e bevande anche all’interno dei locali, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti,
  • dal 1° giugno, è consentita entro i limiti previsti la presenza di pubblico agli eventi sportivi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale da CONI e CIP, e a tutte le competizioni o eventi sportivi (non solo di interesse nazionale) che si svolgono all’aperto,
  • dal 7 giugno, la riduzione di un’ora del divieto di effettuare spostamenti notturni per motivi diversi da lavoro, necessità o salute, che rimane quindi valido dalle ore 24 alle ore 5.

È inoltre prevista la ripresa di altre attività nei mesi di giugno e luglio: di seguito è possibile consultare il cronoprogramma completo.

Resta fermo, per quanto non modificato dal DL n. 65/2021, quanto già previsto dal DL n. 52/2021. Inoltre, fino al 31 luglio 2021, fatto salvo quanto diversamente disposto dai citati decreti-legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al DPCM 2 marzo 2021.

  • Al link altre informazioni sulle misure di contenimento:

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/coronavirus/misure

  • Ai link qui sotto le informazioni da Regione Lombardia sulla campagna di vaccinazioni:

 

19 maggio 2021
Coronavirus, decreto “Riaperture” il nuovo calendario

Il Consiglio dei Ministri ha approvato  lunedì 17 maggio il nuovo decreto legge contenente un aggiornamento delle misure per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19.

Ecco qui il riassunto dei provvedimenti:
– coprifuoco dal 19 maggio posticipato alle 23, dal 7 giugno sarà  alle 24, dal 21 giugno sarà completamente abolito
– da sabato 22 maggio tutti gli esercizi presenti nei mercati, centri commerciali, gallerie e parchi commerciali potranno restare aperti anche nei giorni festivi e prefestivi;
– da lunedì 24 maggio riaprono le palestre;
– da martedì 1 giugno: sarà possibile consumare cibi e bevande all’interno dei locali anche oltre le 18.00, fino all’orario di chiusura previsto dalle norme sugli spostamenti;
– da martedì 15 giugno riaprono al pubblico i parchi tematici e di divertimento e saranno possibili, anche al chiuso, le feste e i ricevimenti successivi a cerimonie civili o religiose, tramite uso della “certificazione verde”
– da giovedì 1 luglio riaprono le piscine al chiuso, i centri natatori e i centri benessere, nel rispetto delle linee guide e dei protocolli; riaprono anche sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò; potranno riprendere anche le attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; sarà infine possibile tenere corsi di formazione pubblici e privati in presenza
 eventi sportivi: dal 1 giugno all’aperto e dall’1 luglio al chiuso, sarà consentita la presenza di pubblico, nei limiti già previsti (25 per cento della capienza massima, con il limite di 1.000 persone all’aperto e 500 al chiuso), per tutte le competizioni o eventi sportivi (non solo a quelli di interesse nazionale).

Leggi il comunicato stampa del Governo.

23 aprile 2021
Da lunedì 26 aprile 2021, la Lombardia torna in zona gialla, come stabilito oggi dal Ministero della Salute.

Entreranno in vigore nuove disposizioni così come definito dal Decreto Legge “Riaperture”– Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19, emanato dal Governo il 22 aprile 2021.
Il Decreto Legge “Riaperture” rimane in vigore dal 26 aprile al 31 luglio 2021.

 

Ecco in sintesi le nuove disposizioni:

Stato di emergenza
Viene prorogato fino al 31 luglio 2021.

Zone colorate
Tornano le zone gialle e bianche nelle Regioni che hanno un livello di rischio di contagio basso, come stabilito dal Ministero della Salute.

Spostamenti
– ci si può spostare liberamente (anche per turismo e senza bisogno di autocertificazione), in entrata e uscita, solo tra Regioni che sono gialle e bianche
–  ci si può spostare, in entrata e uscita, in zone arancioni o rosse solo:
_ con la certificazione verde (leggi sotto di cosa si tratta)
_ per motivi di salute, lavoro, necessità (con autocertificazione)
_ per il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
–  dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla, all’interno della propria Regione, e nella zona arancione, all’interno del proprio comune, è consentito andare a trovare parenti e amici una sola volta al giorno, tra le 5.00 e le 22.00, a quattro persone massimo, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. E’ possibile portare con sé i minorenni e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.
Questo spostamento non è consentito in zona rossa.

Certificazione verde
Per spostarsi tra zone arancioni o rosse bisogna avere la certificazione verde (pass vaccinale)
Può avere la certificazione:
– chi ha completato il ciclo di vaccinazione. Questa certificazione vale 6 mesi e viene rilasciata da chi fa la vaccinazione.
– chi si è ammalato di Covid ed è guarito. Questa certificazione vale 6 mesi dalla data di guarigione e viene rilasciata dall’ospedale (se si è stati ricoverati) o dal medico o dal pediatra di base. La certificazione non è più valida, se all’interno dei 6 mesi, si è nuovamente contagiati.
– chi ha fatto un test molecolare o test antigenico rapido con esito negativo nelle ultime 48 ore. Questa certificazione viene rilasciata da chi esegue il test (strutture sanitarie pubbliche, private e farmacie)
I pass vaccinali rilasciati in ambito Ue sono validi in Italia.
Le certificazioni verdi rilasciate da tutti gli Stati membri dell’Unione europea sono riconosciute valide in Italia. Quelle di uno Stato terzo solo se la vaccinazione è riconosciuta come equivalente a quella valida sul territorio nazionale.

Scuole e Università
Dal 26 aprile e fino alla fine dell’anno scolastico 2020-2021:
– si svolgono in presenza al 100%, anche in zona rossa, i servizi educativi per l’infanzia e le attività delle scuole materne, primarie, elementari e medie.
– le scuole superiori si svolgono in presenza nelle zone rosse per almeno il 50% e fino a un massimo del 75 %, nelle zone gialle e arancioni per almeno il 70 % e fino al 100 %.
– nelle Università, dal 26 aprile al 31 luglio, le attività si svolgono prioritariamente in presenza nelle zone gialle e arancioni. Nelle zone rosse è raccomandato di favorire in particolare la presenza degli studenti del primo anno.

Ristoranti e bar
– Dal 26 aprile 2021, nella zona gialla, i ristoranti e i bar sono aperti con consumo al tavolo solo all’aperto, anche a cena, dalle 5 alle 22. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi per i propri clienti, che alloggiano lì.
– Dal 1° giugno, nella zona gialla, i ristoranti e i bar possono riaprire anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle 5.00 alle 18.00.

Cinema, teatri e spettacoli
– Dal 26 aprile in zona gialla riaprono gli spettacoli aperti al pubblico in teatri, sale da concerto, cinema, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto. Si svolgono però solo con posti a sedere preassegnati e distanza di almeno un metro. La capienza non può essere superiore al 50% di quella massima. E gli spettatori non possono essere più di 1.000 all’aperto e 500 al chiuso. Rimangono chiuse le discoteche e le sale da ballo.
– Dal primo giugno si può andare a eventi sportivi con capienza degli stadi o palazzetti non superiore al 25% e comunque non più di 1000 spettatori all’aperto e 500 al chiuso.

Sport, piscine e palestre
– Dal 26 aprile sono consentite in zona gialla le attività sportive all’aperto, anche di squadra e di contatto. Resta vietato l’uso degli spogliatoi.
– dal 15 maggio 2021 in zona gialla aprono le piscine all’aperto.
– dal 1° giugno 2021 in zona gialla riaprono le palestre.

Manifestazioni sportive
– Dal 1° giugno sono aperte al pubblico le manifestazioni e gli eventi sportivi di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Coni e del Comitato paralimpico.
– La capienza consentita è pari al 25% di quella massima autorizzata e comunque non superiore a 1000 spettatori per gli impianti all’aperto e 500 per quelli al chiuso.
– Per eventi di particolare rilevanza e tenuto conto delle caratteristiche dei siti è possibile autorizzare la presenza di un numero maggiore di spettatori.

Fiere, convegni e congressi
– Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, possono svolgersi le fiere
– Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, via libera a convegni e congressi.

Centri termali, parchi tematici e di divertimento
Dal 1°luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività nei centri termali e possono riaprire i parchi tematici e di divertimento.

 

 

11 aprile 2021

Il DPCM 2 marzo 2021, il Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30 e il Decreto Legge 1° aprile 2021, n.44 hanno disposto l’applicazione di misure restrittive per il contenimento del contagio da COVID-19.

In base all’Ordinanza del Ministro della Salute del 9 aprile 2021, da lunedì 12 aprile la Lombardia passa in “zona arancione”. 

Qui sotto in sintesi alcuni provvedimenti:

🏫 SCUOLA
Lezioni in presenza gli studenti fino alla terza media e le scuole superiori devono organizzare la propria attività in presenza almeno per il 50% e non oltre il 75%.
🛍️ ATTIVITÀ COMMERCIALI
Possono tornare a lavorare anche parrucchieri e centri estetici, così come negozi di abbigliamento, gioiellerie e tutte le altre attività commerciali finora rimaste chiuse, senza alcuna limitazione per quanto riguarda i codici Ateco.
☕ 🍽️ BAR E RISTORANTI
Il servizio ai tavoli o al bancone resta vietato, così come resta sempre vietato consumare cibi e bevande all’interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione e nelle loro adiacenze. Resta consentito l’asporto dalle 5 alle 22 e il domicilio senza limiti di orario. L’asporto è però vietato dalle 18 per i bar senza cucina.
🚙 SPOSTAMENTI
È consentito muoversi liberamente all’interno del proprio comune (tra le 5 e le 22). Tutti gli altri spostamenti (fuori dal Comune o dalla Regione) sono possibili solo per comprovati motivi di salute, lavoro o necessità.
👭👭 VISITE
Tornano ad essere consentite anche le visite a parenti o amici: lo si può fare una sola volta al giorno, fino a un massimo di due persone per volta oltre a eventuali figli minori di 14 anni o altri minorenni o disabili a carico.
🏛 🎭 CULTURA
Rimangono chiusi musei, cinema e teatri.
Le biblioteche rimarranno CHIUSE al pubblico; è possibile solo la prenotazione e il ritiro dei libri prenotati nei giorni infrasettimanali (NON il sabato).

Per ulteriori dettagli consultare la pagina di Regione Lombardia:

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/coronavirus/misure

 

2 aprile 2021

In base all’Ordinanza del Ministro della Salute del 26 marzo 2021, la Lombardia rimane in “zona rossa”.

A partire dal 7 aprile entra in vigore il Decreto Legge n. 44, che resterà efficace fino al 30 aprile compreso.

Il nuovo Decreto Legge n. 44, firmato il 1° aprile, proroga le misure previste dal DPCM del 2 marzo e alcune delle misure già previste dal Decreto Legge n. 30 del 13 marzo 2021, introducendo anche le seguenti novità:

– le attività didattiche ed educative per i nidi, scuole materne, scuole elementari e prime medie tornano a svolgersi in presenza a partire dal 7 aprile,
– specifiche disposizioni volte ad assicurare l’assolvimento dell’obbligo vaccinale da parte del personale medico e sanitario,
– deroghe per lo svolgimento dei concorsi pubblici.

Fino al 6 aprile resta in vigore il Decreto Legge n. 30 del 13 marzo 2021 che individua, in particolare, misure specifiche valide durante il periodo pasquale.

Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021 le disposizioni previste per la zona rossa si applicheranno su tutto il territorio nazionale. In questi giorni è consentito lo spostamento all’interno della propria Regione e verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, tra le ore 5.00 e le ore 22.00, nel limite massimo di due persone ulteriori rispetto a quelle già conviventi (oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi).

Al link sono disponibili le indicazioni di dettaglio (vedi la sezione: MISURE VALIDE SUL TERRITORIO NAZIONALE E IN LOMBARDIA):

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/coronavirus/misure

 

15 marzo 2021

In base all’Ordinanza del Ministro della Salute del12 marzo 2021, da lunedì 15 marzo la Lombardia è collocata in “zona rossa” per un periodo di 15 giorni. 

  • Il Decreto Legge n. 30 del 13 marzo 2021 individua ulteriori misure in considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti, oltre a misure specifiche valide durante il periodo pasquale. Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, fatta eccezione per le Regioni o Province autonome collocate in “zona bianca”, le disposizioni previste per la zona rossa si applicheranno su tutto il territorio nazionale.
  • Il Decreto Legge entra in vigore dal 15 marzo e resterà efficace fino al 6 aprile.
  • Per scoprire tutte le misure e i servizi attivati da Regione Lombardia per affrontare l’emergenza Coronavirus vai alla pagina dedicata.

🚗 Spostamenti e trasporti

  • Sono vietati gli spostamenti da un comune all’altro e all’interno del proprio comune, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, che andranno giustificati esibendo una autodichiarazione. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
  • In base al DL del 14 gennaio convertito in legge del 12 marzo 2021 n. 29 è confermato, su tutto il territorio nazionale, il divieto di effettuare spostamenti tra regioni o province autonome fino al 27 marzo, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
  • Non sono consentiti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria (ad es. case di amici o parenti), salvo che siano dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute.
  • In base al Decreto Legge n. 30 del 13 marzo 2021, nei giorni 3, 4 e 5 aprile è consentito lo spostamento all’interno della propria Regione e verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, tra le ore 5.00 e le ore 22.00, nel limite massimo di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi (oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi).
  • Per ulteriori dettagli segui gli aggiornamenti delle FAQ sul sito del Governo.
  • Modello autodichiarazione
  • A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, la capienza è limitata ad un massimo del 50% del totale. Il limite non si applica per il trasporto scolastico dedicato.
  • È obbligatorio indossare mascherine chirurgiche, o presidi analoghi di protezione delle vie respiratorie, sui mezzi di trasporto pubblici circolanti nel territorio della Regione Lombardia.
  • Il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, a fronte della situazione emergenziale da COVID-19, ha firmato l’8 gennaio 2021 l’Ordinanza regionale n. 675 che prevede la sospensione delle limitazioni permanenti alla circolazione dei veicoli Euro 4 diesel, nei Comuni in Fascia 1 e nei Comuni con più di 30.000 abitanti in Fascia 2, stabilita dall’Allegato 1 della deliberazione della Giunta Regionale n. 3606 del 28/09/2020.
  • Le limitazioni sarebbero entrate in vigore da lunedì 11 gennaio, ma proprio per garantire la sicurezza negli spostamenti e evitare affollamento dei mezzi pubblici, l’ordinanza prevede la sospensione di tali limitazioni fino al perdurare della situazione emergenziale da COVID-19, per ora fino al 30 aprile prossimo, eventualmente prorogato da nuovi provvedimenti nazionali.
  • (Altre informazioni sui trasporti sono reperibili col link più sotto)

🛒 Esercizi commerciali, servizi alla persona, ristorazione

  • Sono sospese le attività commerciali al dettaglio (negozi), sia negli esercizi di vicinato che nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali.
  • Rimangono aperti i punti vendita di generi alimentari, farmacie, parafarmacie, tabaccai ed edicole e le altre attività di prima necessità individuate nell’allegato 23 del DPCM. I centri commerciali dovranno consentire l’accesso a tali attività, ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi già previste a livello nazionale.
  • Sono chiusi i mercati, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, fatta eccezione per le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.
  • Sono sospese le attività inerenti ai servizi alla persona. Rimangono aperte le sole attività indicate nell’allegato 24 del DCPM.
  • All’ingresso di tutti gli esercizi di cui è autorizzata l’apertura dovrà essere obbligatoriamente esposto un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno, sulla base dei protocolli e delle linee guida in vigore.
  • L’asporto è consentito fino alle ore 18.00 per i bar (codice ATECO 56.3) e fino alle ore 22.00 per le altre attività, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.
  • Per le attività di mensa aziendale e catering continuativo su base contrattuale da parte di pubblici esercizi consultare le FAQ
  • Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo autostrade, ospedali e aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza minima di un metro tra ciascuna persona.
  • (Altre informazioni sui trasporti sono reperibili col link più sotto)

👩‍🎓🧑🏻‍🎓Istruzione e formazione

  • È sospesa la didattica in presenza per tutte le scuole di ogni ordine e grado.
  • Sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia.
  • Rimane la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
  • È sospesa la frequenza in presenza delle attività formative e curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica. Resta fermo, in ogni caso, il proseguimento di tali attività a distanza.
  • I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle università, laddove necessario e sentito il Comitato universitario regionale di riferimento, possono proseguire anche in modalità in presenza.
  • (Altre informazioni su Istruzione e formazione sono reperibili col link più sotto)

🎟️Attività culturali, eventi, tempo libero

  • Sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico di musei e altri luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento.
  • È confermata la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto. A partire dal 27 marzo, nei territori collocati in zona gialla, tali luoghi riapriranno al pubblico secondo le specifiche modalità indicate nel DPCM del 2 marzo 2021 e nei relativi allegati.
  • Sono sospesi convegni, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.
  • Sono vietate sagre, fiere di qualunque genere ed altri eventi analoghi.
  • Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, comprese quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose.
  • Sono sospese le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, sale da ballo, discoteche o locali simili, sia all’aperto che al chiuso.
  • Restano sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento.
  • È confermata la sospensione di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente.
  • (Altre informazioni su Attività culturali, eventi, tempo libero sono reperibili col link più sotto)

🏃‍♂️Sport

  • Sono sospese le attività sportive, comprese quelle che si svolgono nei centri sportivi all’aperto, così come tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva. Restano consentiti gli eventi e le competizioni di livello agonistico riconosciuti di interesse nazionale da CONI e CIP.
  • Restano chiuse palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali.
  • È consentito svolgere individualmente attività motoria all’aperto in prossimità della propria abitazione, purché nel rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (salvo che per le persone escluse da tale obbligo).
  • È consentito lo svolgimento di attività sportiva all’aperto in forma individuale.
  • Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici, che possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni, per permettere la preparazione necessaria a partecipare a competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni.
    Gli impianti possono essere utilizzati anche per lo svolgimento delle prove di abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci.
  • (Altre informazioni sullo Sport sono reperibili col link più sotto)

 Luoghi di culto e cerimonie

  • Viene garantito l’accesso ai luoghi di culto, che deve però avvenire con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni.

Misure di protezione e riduzione del contagio

  • Sull’intero territorio nazionale è obbligatorio avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e indossarli:
    • nei luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione;
    • in tutti i luoghi all’aperto.
  • Non è obbligatorio indossare la mascherina nei casi in cui sia costantemente garantita, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, una condizione di isolamento da altre persone non conviventi.
  • Non sono obbligati ad indossare la mascherina i bambini al di sotto dei 6 anni, o i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso della mascherina e le persone che devono comunicare con loro.
  • Non è obbligatorio l’uso della mascherina nemmeno per coloro che svolgono attività sportiva.
  • In presenza di persone non conviventi, è fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private.
  • All’obbligo di indossare la mascherina si aggiungono le altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio, come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani.
  • È fortemente raccomandato di non ricevere a casa persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.
  • I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro in modo da assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente il lavoro in presenza.
  • Il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.
  • Le persone con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio e contattare il proprio medico curante.
  • Per approfondimenti su come gestire l’isolamento e la quarantena dei casi confermati di Covid-19, dei loro contatti stretti e sulle modalità per effettuare i test diagnostici, si consiglia di consultare questa pagina.
  • Il decreto-legge del 5 gennaio 2021 prevede, per l’attuazione del piano di somministrazione del vaccino contro il COVID-19, (articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178), specifiche procedure per l’espressione del consenso alla somministrazione del trattamento, per gli ospiti di residenze sanitarie assistite (o altre strutture analoghe), che siano privi di tutore, curatore o amministratore di sostegno e che non siano in condizione di poter esprimere un consenso libero e consapevole alla somministrazione del vaccino.

Altre informazioni sugli argomenti esposti sopra sono reperibili al seguente link:

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/coronavirus/misure

 

4 marzo 2021
Lombardia tutta in arancione rafforzato da venerdì 5 a domenica 14 marzo
In base all’Ordinanza n. 714 del 4 marzo 2021, tutta la regione Lombardia è in zona Arancione rafforzato da venerdì 5 a domenica 14 marzo. L’Ordinanza approvata fa cessare gli effetti delle ordinanze precedentemente emanate in relazione al posizionamento di una serie di territori della Lombardia in fascia arancione rafforzato.
Qui in sintesi i provvedimenti:
  • 📚 sospensione della didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado e secondo grado, nelle istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado (IeFP), negli Istituti tecnici superiori (ITS) e nei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) nonché sospensione delle attività delle scuole dell’infanzia;  rimangono aperti i servizi per la prima infanzia (nidi e micro nidi).
  •  in tutte le scuole e istituzioni:
  • 1) le attività di laboratorio sono garantite;
    2) resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali;
    • è sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica aventi sedi sul territorio della Regione Lombardia, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza.
    • Si applica quanto previsto nel DPCM 2 marzo 2021 in ordine al lavoro agile, in relazione alle pubbliche amministrazioni aventi sedi o uffici sul territorio della Regione Lombardia;
  • 🚗Per gli spostamenti, esclusi quelli motivati da comprovate e gravi situazioni di necessità:
  1. non è consentito recarsi presso le seconde case situate in Lombardia;
  2. non è consentito a coloro che non risiedono nel territorio della Regione recarsi presso le seconde case situate in Lombardia;
  3. non sono consentiti gli spostamenti verso le abitazioni private situate in Lombardia;
  • 🛒  L’accesso alle attività commerciali al dettaglio è consentito a un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani.
  • 🎠Non è consentito l’utilizzo delle aree attrezzate per gioco e sport (es. aree con scivoli ed altalene, campi di basket, aree skate) all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, fatta salva la possibilità di fruizione da parte di soggetti con disabilità.
  • Rimane obbligatorio indossare mascherine chirurgiche o presidi analoghi di protezione delle vie respiratorie sui mezzi di trasporto pubblici circolanti nel territorio della Regione Lombardia.

Qui sotto l’Ordinanza n. 714:

 

3 marzo 2021

Sintesi del DPCM del 2 marzo 2021

Nel file disponibile qui sotto i provvedimenti dell’ultimo DPCM divisi per zone:

Schede-ALI_-Dpcm-2-Marzo-2021

 

 

27 febbraio 2021

In base all’Ordinanza del Ministro della Salute del 27 febbraio 2021, a partire da lunedì 1° marzo la Lombardia è collocata in “zona arancione”.

In sintesi i principali provvedimenti in vigore:
🚗Spostamenti 
Ci si può muovere liberamente, senza autocertificazione, soltanto all’interno del proprio Comune dalle 5 alle 22. Dalle 22 alle 5 si può uscire di casa solo per comprovate esigenze, compilando l’autocertificazione. E’ vietato uscire dal proprio Comune e dalla propria Regione, se non per ragioni di lavoro, istruzione, salute o per necessità: per farlo occorre l’autocertificazione.
– È consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata  all’interno del proprio comune, tra le 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.
🛍️Negozi e centri commerciali
Aperti tutti i negozi e i servizi alla persona senza limitazioni. I negozi che si trovano nei centri commerciali sono chiusi durante le giornate festive e prefestive (ad eccezione delle farmacie e parafarmacie, dei presidi sanitari, dei punti vendita di generi alimentari, dei tabacchi e delle edicole).
🍕Bar e ristoranti
Bar, ristoranti, pub, gelaterie e pasticcerie sono chiusi, possono fare solo asporto e consegna a domicilio.
– I ristoranti possono fare asporto fino alle 22 e consegna a domicilio senza limiti d’orario.
– I bar, pub, etc., possono fare asporto fino alle 18 e la consegna a domicilio senza limiti d’orario.
📚Scuole 
Didattica in presenza al 100% per le scuole dell’infanzia, le elementari e le medie. Alle superiori didattica in presenza alternata per minimo il 50% e fino al 75% degli alunni. Università aperte o chiuse su autonoma decisione dei rettori, in base all’andamento dell’epidemia.
Sport 
Restano chiusi palestre, piscine, centri benessere e centri termali. Vietato lo sport di contatto, ma è consentito svolgere all’aperto e a livello individuale gli allenamenti. Resta vietato usare gli spogliatoi.
🎟️Cultura 
I musei, le mostre, i cinema, i teatri sono chiusi. Le biblioteche rimangono aperte per il prestito di materiali già prenotati e per le restituzioni, da lunedì a venerdì (sabato chiuse).

 

22 febbraio 2021

Sulla base del monitoraggio settimanale, è stata confermata la zona gialla per la Regione Lombardia.

In sintesi i principali provvedimenti in vigore:
divieto di spostarsi dalle 22 alle 5, salvo motivi di necessità, lavoro o salute e quello di spostarsi in altra Regione, salve le questioni relative alle “seconde case”;
– da lunedì 22 febbraio sarà possibile visitare amici e parenti, sempre rispettando il “coprifuoco” dalle 22 alle 5, anche oltre i confini comunali; le persone che si possono spostare sono due e potranno portare con sé i figli minori di 14 anni e le persone con disabilità o non autosufficienti che con loro convivono;
– le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle 5 fino alle 18; si torna a pranzare al tavolo (al massimo in quattro persone)
– dopo le ore 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;
– resta consentita la consegna a domicilio e, fino alle 22, la ristorazione con asporto, con divieto di consumo sul posto (per alcune attività l’asporto è consentito solo fino alle 18)
– gli esercizi commerciali sono tutti aperti, sono invece chiusi i centri commerciali nelle giornate festive e prefestive, tranne che i negozi di alimentari, supermercati, farmacie, parafarmacie, tabacchi ed edicole che si trovano al loro interno
– la scuola continua con le attività in presenza per infanzia, primaria e secondaria di primo grado, mentre le secondarie di secondo grado proseguono e alternano didattica in presenza e didattica a distanza
– restano consentite tutte le attività dei servizi alla persona
– riaprono mostre, musei e centri culturali dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi, con ingressi contingentati nel rispetto del distanziamento e delle altre misure di prevenzione. Resta confermata la chiusura di sale teatrali, da concerto e cinematografiche.
– restano chiusi palestre, piscine, centri culturali, sociali e ricreativi, sale giochi, teatri, cinema e sale da concerto, sale da ballo e discoteche; sono anche vietate le feste in luoghi al chiuso e all’aperto, i congressi e i convegni; mentre le manifestazioni possono avvenire solo in forma statica, le cerimonie pubbliche si possono svolgere solo in assenza di pubblico
– è confermato il divieto, per gli accompagnatori di pazienti, di restare nelle sale di attesa del pronto soccorso, così come sono confermate le indicazioni rispetto alla visita agli ospiti delle RSA, degli hospice e delle altre strutture riabilitative o per anziani o non autosufficienti.

1 febbraio 2021

In base all’Ordinanza del Ministro della Salute del 29 gennaio 2021, a partire da lunedì 1° febbraio la Lombardia è collocata in “zona gialla”, pertanto cessano gli effetti dell’ordinanza del 23 gennaio.

In sintesi i provvedimenti principali in vigore:

Spostamenti e trasporto pubblico

  • divieto di spostarsi dalle 22 alle 5, salvo motivi di necessità, lavoro o salute
  • divieto di spostarsi in altra Regione, salve le questioni relative alle “seconde case”
  • da lunedì 1° febbraio sarà possibile visitare amici e parenti, sempre rispettando il “coprifuoco” dalle 22 alle 5, anche oltre i confini comunali; le persone che si possono spostare sono due e potranno portare con sé i figli minori di 14 anni e le persone con disabilità o non autosufficienti che con loro convivono.
  • Riempimento massimo al 50% dei mezzi di trasporto pubblico locale, ad eccezione del trasporto scolastico dedicato.

Bar e ristoranti

  • le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle 5 fino alle 18; si torna a pranzare al tavolo (al massimo in quattro persone)
  • dopo le ore 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico
  • resta consentita la consegna a domicilio e, fino alle 22, la ristorazione con asporto, con divieto di consumo sul posto (per alcune attività l’asporto è consentito solo fino alle 18)

Attività commerciali

  • gli esercizi commerciali sono tutti aperti, sono invece chiusi i centri commerciali nelle giornate festive e prefestive, tranne che i negozi di alimentari, supermercati, farmacie, parafarmacie, tabacchi ed edicole che si trovano al loro interno

Scuole

  • la scuola continua con le attività in presenza per infanzia, primaria e secondaria di primo grado, mentre le secondarie di secondo grado proseguono e alternano didattica in presenza e didattica a distanza

Altre attività e servizi

  • restano consentite tutte le attività dei servizi alla persona
  • consentite passeggiate e jogging.
  • riaprono mostre, musei e centri culturali dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi, con ingressi contingentati nel rispetto del distanziamento e delle altre misure di prevenzione. Resta confermata la chiusura di sale teatrali, da concerto e cinematografiche.
  • restano chiusi palestre, piscine, centri culturali, sociali e ricreativi, sale giochi, teatri, cinema e sale da concerto, sale da ballo e discoteche; sono anche vietate le feste in luoghi al chiuso e all’aperto, i congressi e i convegni; mentre le manifestazioni possono avvenire solo in forma statica, le cerimonie pubbliche si possono svolgere solo in assenza di pubblico
  • è confermato il divieto, per gli accompagnatori di pazienti, di restare nelle sale di attesa del pronto soccorso, così come sono confermate le indicazioni rispetto alla visita agli ospiti delle RSA, degli hospice e delle altre strutture riabilitative o per anziani o non autosufficienti.

Al link ulteriori informazioni:

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/coronavirus/misure

 

23 gennaio 2021

Il DPCM del 14 gennaio 2021 conferma l’individuazione di tre differenti “zone” (gialla, arancione, rossa), corrispondenti a diversi scenari di rischio, e istituisce inoltre, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legge n. 2 del 14 gennaio 2021, una cosiddetta “zona bianca” nella quale si collocano le Regioni con un livello di rischio basso.

In base allOrdinanza del Ministro della Salute del 23 gennaio 2021, a partire dal 24 gennaio la Lombardia è collocata in zona arancione, pertanto cessano gli effetti dell’ordinanza del 16 gennaio.
L’Ordinanza regionale n. 675 prevede inoltre la sospensione delle limitazioni alla circolazione dei veicoli Euro 4 diesel, nei Comuni in Fascia 1 e nei Comuni con più di 30.000 abitanti in Fascia 2, stabilita dall’Allegato 1 della deliberazione della Giunta Regionale n. 3606 del 28/09/2020, fino al prorogarsi della situazione emergenziale.

Qui in sintesi le misure valide in tutta Italia:

⌚ Stato di emergenza – È prorogato fino al 30 aprile 2021.

🚗Spostamenti – È vietato fino al 15 febbraio 2021 spostarsi tra Regioni o Province autonome (anche se “gialle”), tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Fino al 5 marzo 2021, in tutta Italia, si applicano queste misure:
• coprifuoco: è confermato il coprifuoco tra le 22.00 e le 5.00. Dalle 22 alle 5 si può uscire di casa solo per motivi di lavoro, salute o per necessità, compilando l’autocertificazione.
• visite in due: è consentito, una sola volta al giornospostarsi verso un’altra abitazione privata, tra le 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro. Questo spostamento può avvenire all’interno della stessa Regione, in area gialla, e all’interno dello stesso Comune, in area arancione e in area rossa.

📚Scuole – Dal 18 gennaio 2021 le scuole superiori di secondo grado devono adottare forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica in modo che almeno al 50% (e fino ad un massimo del 75%) degli studenti sia garantita l’attività didattica in presenza. Per le scuole dell’infanzia, per le elementari e le medie la didattica continua a svolgersi integralmente in presenza, con obbligo della mascherina (escluso i bambini fino a 6 anni).

🥂Bar ed enoteche: divieto di asporto –  I bar, i pub, le caffetterie, le enoteche e le attività commerciali che vendono bevande e alcolici (codice Ateco 56.3 e 47.25) non possono fare asporto dopo le 18. Possono invece fare la consegna a domicilio senza limiti di orari.

🏃🏻‍♀️Sport – È consentito svolgere individualmente attività motoria (passeggiate) vicino alla propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona. E’ consentito svolgere attività sportiva solo all’aperto e in forma individuale.

Palestre, piscine, cinema e teatri – Fino al 5 marzo è stato prorogato il divieto di apertura di palestre, piscine, cinema e teatri.

Impianti da sci – Rimarranno chiusi fino al 15 febbraio 2021

🚌Trasporti – Vale sempre il riempimento massimo del 50% sui mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale

🎲Sale giochi e scommesse – Rimangono chiusi corner scommesse, sale giochi, bingo e slot machine anche nei bar e nelle tabaccherie.

 

  • Per ulteriori approfondimenti consulta le FAQ sul sito del Governo.
  • Per scoprire tutte le misure e i servizi attivati da Regione Lombardia per affrontare l’emergenza Coronavirus vai alla pagina dedicata.

 

Cosa si può fare in zona arancione

🚗Spostamenti – Ci si può muovere liberamente, senza autocertificazione, soltanto all’interno del proprio Comune dalle 5 alle 22 . Dalle 22 alle 5 si può uscire di casa solo per comprovate esigenze, compilando l’autodichiarazione. E’ vietato uscire dal proprio Comune e dalla propria Regione, se non per ragioni di lavoro, istruzione, salute o per necessità: per farlo occorre l’autocertificazione.

🆕È consentito, una sola volta al giornospostarsi verso un’altra abitazione privata  all’interno del proprio comune, tra le 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.
🛍️Negozi e centri commerciali – Aperti tutti i negozi e i servizi alla persona senza limitazioni. Chiusi, durante le giornate festive e prefestive, i negozi che si trovano nei centri commerciali, ad eccezione delle farmacie e parafarmacie, dei presidi sanitari, dei punti vendita di generi alimentari, dei tabacchi e delle edicole.

🍕Bar e ristoranti – Bar, ristoranti, pub, gelaterie e pasticcerie sono chiusi.
I ristoranti possono fare asporto fino alle 22 e consegna a domicilio senza limiti d’orario. I bar, pub, etc., possono fare asporto fino alle 18 e la consegna a domicilio senza limiti d’orario.

📚Scuole – Didattica in presenza al 100% per le scuole dell’infanzia, le elementari e le medie. Alle superiori didattica in presenza alternata per minimo il 50% e fino al 75% degli alunni. Università aperte o chiuse su autonoma decisione dei rettori, in base all’andamento dell’epidemia.

Sport – Restano chiusi palestre, piscine, centri benessere e centri termali. Vietato lo sport di contatto, ma è consentito svolgere all’aperto e a livello individuale gli allenamenti. Resta vietato usare gli spogliatoi.

🎟️Musei, mostre, cinema, teatri e biblioteche – I musei, le mostre, i cinema, i teatri sono chiusi. Le biblioteche rimangono aperte per il prestito di materiali già prenotati e per le restituzioni, da lunedì a venerdì (sabato chiuse).

 

Zona rossa

🚗 Spostamenti – È vietato ogni spostamento sia in entrata e in uscita dalla Regionesia in entrata e uscita dal proprio Comune che all’interno del proprio comune, se non per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute, sempre da giustificare con il modulo di autodichiarazione. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
🆕È consentito, una sola volta al giornospostarsi verso un’altra abitazione privata all’interno dello stesso comune, tra le 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.
🛍Negozi – Chiusi i negozi al dettaglio, tranne le attività che vendono generi alimentari e di prima necessità, come alimentari, farmacie, parafarmacie, edicole, librerie, tabaccai, etc.. Per vedere tutte le attività che possono restare aperte, leggi l’allegato 23 del nuovo Dpcm. Chiuse le attività che riguardano i servizi alla persona, come i centri estetici. Rimangono invece aperti le lavanderie, le tintorie, i barbieri e i parrucchieri, i servizi di pompe funebri (allegato 24 del Dpcm).

🥬Mercati – Sono aperti solo per i banchi che vendono generi alimentari, prodotti agricoli, piante e fiori.

🍕Bar e ristoranti – Bar, ristoranti, pub, gelaterie e pasticcerie sono chiusi. I ristoranti possono fare asporto fino alle 22 e consegna a domicilio senza limiti d’orario. I bar, pub, etc., possono fare asporto fino alle 18 e la consegna a domicilio senza limiti d’orario.

Sport – Sono chiuse palestre e piscine. Sono sospese le attività sportive, anche svolte nei centri sportivi all’aperto. È consentito svolgere individualmente attività motoria (passeggiate) vicino alla propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona. E’ consentito svolgere attività sportiva solo all’aperto e in forma individuale.

📒Scuole – Consentita l’attività scolastica in presenza per la scuola dell’infanzia, elementare e prima media, ma con l’uso obbligatorio delle mascherine (tranne che per i bimbi al di sotto dei 6 anni). Per la seconda, la terza media e le scuole superiori è prevista solo la didattica a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza se è necessario l’uso di laboratori.
Sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.

🎟️Musei, mostre, cinema, teatri e biblioteche – I musei, le mostre, i cinema, i teatri sono chiusi. Le biblioteche rimangono aperte per il prestito di materiali già prenotati e per le restituzioni, da lunedì a venerdì (sabato chiuse).

 

Zona gialla

🚗Spostamenti
Ci si può spostare liberamente all’interno del proprio Comune e tra Comunitranne che tra le 22 e le 5 del mattino. Per spostarsi in queste ore occorrono ragioni specifiche (lavoro, salute o necessità e urgenza) e bisogna compilare il modulo di autocertificazione.

🍕Bar, pub, ristoranti – I bar e i ristoranti sono aperti dalle 5.00 alle 18. Il consumo al tavolo è consentito per massimo 4 persone (a meno che non siano tutti conviventi). Per i bar, i pub, etc., dopo le 18.00 è vietato l’asporto, mente i ristoranti possono fare asporto fino alle 22. Entrambi possono comunque fare la consegna a domicilio senza limiti di orario. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti che alloggino lì

.🛍️Negozi e centri commerciali – Aperti tutti i negozi e i servizi alla persona senza limitazioni. Chiusi, durante le giornate festive e prefestive, i negozi che si trovano nei centri commerciali, ad eccezione delle farmacie e parafarmacie, dei presidi sanitari, dei punti vendita di generi alimentari, dei tabacchi e delle edicole.

Sport – Restano chiusi palestre, piscine, centri benessere e centri termali. Vietato lo sport di contatto, ma è consentito svolgere all’aperto e a livello individuale gli allenamenti. Resta vietato usare gli spogliatoi.

🎟️Musei, mostre, cinema, teatri e biblioteche – I musei e le mostre sono aperti dal lunedì al venerdì, mentre i cinema e i teatri sono chiusi. Le biblioteche rimangono aperte per il prestito di materiali già prenotati e per le restituzioni, da lunedì a venerdì (sabato chiuse).

Area bianca

Il Decreto legge istituisce una nuova area bianca, dove verranno collocate le Regioni con uno scenario di tipo 1, che avranno cioè un livello di rischio basso e una incidenza dei contagi per tre settimane consecutive inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti. Nell’area bianca non si applicheranno le misure restrittive previste dai Dpcm per le aree gialle, arancioni e rosse, ma le attività si svolgeranno secondo specifici protocolli.

 

16 gennaio 2021

Nel Decreto legge e nel Dpcm del 14 gennaio 2021  (disponibili più sotto) sono contenute le misure valide in tutta Italia dal 16 gennaio al 5 marzo 2021 per contrastare il Coronavirus. Ecco in sintesi le misure valide in tutta Italia (al di là del colore della regione):

 Stato di emergenza
È prorogato fino al 30 aprile 2021.

🚗Spostamenti:
– è vietato fino al 15 febbraio 2021 spostarsi tra Regioni o Province autonome (anche se “gialle”), tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
– fino al 5 marzo 2021, in tutta Italia, si applicano queste misure:
• coprifuoco: è confermato il coprifuoco tra le 5.00 e le 22.00. Dalle 22 alle 5 si può uscire di casa solo per motivi di lavoro, salute o per necessità, compilando l’autocertificazione.
• visite in due: è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata, tra le 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro. Questo spostamento può avvenire all’interno della stessa Regione, in area gialla, e all’interno dello stesso Comune, in area arancione e in area rossa.

📚Scuole
Dal 18 gennaio 2021 le scuole superiori di secondo grado devono adottare forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica in modo che almeno al 50% (e fino ad un massimo del 75%) degli studenti sia garantita l’attività didattica in presenza. Per le scuole dell’infanzia, per le elementari e le medie la didattica continua a svolgersi integralmente in presenza, con obbligo della mascherina (escluso i bambini fino a 6 anni).

🥂Bar ed enoteche: divieto di asporto
Per i bar, i pub, le caffetterie, le enoteche (codice Ateco 56.3 e 47.25) e le attività commerciali che vendono bevande e alcolici scatta il divieto di vendita da asporto dopo le 18. Possono invece fare la consegna a domicilio senza limiti di orari.

🏃🏻‍♀️Sport
È consentito svolgere individualmente attività motoria (passeggiate) vicino alla propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona. E’ consentito svolgere attività sportiva solo all’aperto e in forma individuale.

❌Palestre, piscine, cinema e teatri
Fino al 5 marzo è stato prorogato il divieto di apertura di palestre, piscine, cinema e teatri.

⛷Impianti da sci
Rimarranno chiusi fino al 15 febbraio 2021

🚌Trasporti
Vale sempre il riempimento massimo del 50% sui mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale

🎲Sale giochi e scommesse
Rimangono chiusi corner scommesse, sale giochi, bingo e slot machine anche nei bar e nelle tabaccherie.

Oltre a queste regole valide in tutta Italia, bisogna seguire le regole che cambiano a seconda della fascia colorata in cui si trovano le Regioni.

Zona rossa

🚗 Spostamenti
È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalla Regionein entrata e uscita dal proprio Comune e all’interno del comune stesso se non per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute, sempre da giustificare con il modulo di autodichiarazione. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

🆕È consentito, una sola volta al giornospostarsi verso un’altra abitazione privata abitata all’interno dello stesso comune, tra le 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.

🛍️ Negozi
– Chiusi i negozi al dettaglio, tranne le attività che vendono generi alimentari e di prima necessità, come alimentari, farmacie, parafarmacie, edicole, tabaccai, etc. Questi negozi, se sono nei centri commerciali, rimangono chiusi nei giorni festivi e prefestivi.
– Chiuse le attività che riguardano i servizi alla persona, come i centri estetici. Rimangono invece aperti le lavanderie, le tintorie, i barbieri e i parrucchieri, i servizi di pompe funebri.

🥬Mercati
Sono aperti solo per i banchi che vendono generi alimentari.

🍕Bar e ristoranti
Bar, ristoranti, pub, gelaterie e pasticcerie sono chiusi. I ristoranti possono fare asporto fino alle 22 e consegna a domicilio senza limiti d’orario. I bar, pub, etc., possono fare asporto fino alle 18 e la consegna a domicilio senza limiti d’orario.

Sport
Sono sospese le attività sportive, anche svolte nei centri sportivi all’aperto. È consentito svolgere individualmente attività motoria (passeggiate) vicino alla propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona. E’ consentito svolgere attività sportiva solo all’aperto e in forma individuale.

📒Scuole
– è consentita l’attività scolastica in presenza per la scuola dell’infanzia, elementare e prima media, ma con l’uso obbligatorio delle mascherine (tranne che per i bimbi al di sotto dei 6 anni). Per la seconda, la terza media e le scuole superiori è prevista solo la didattica a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza se è necessario l’uso di laboratori.
– è sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.

🎟️Musei, mostre, cinema e teatri
I musei, le mostre, i cinema, i teatri sono chiusi.

Zona arancione

🚗Spostamenti
Ci si può muovere liberamente, senza autocertificazione, soltanto all’interno del proprio Comune dalle 5 alle 22 . Dalle 22 alle 5 si può uscire di casa solo per comprovate esigenze, compilando l’autocertificazione. E’ vietato uscire dal proprio Comune e dalla propria Regione, se non per ragioni di lavoro, istruzione, salute o per necessità: per farlo occorre l’autocertificazione.
🆕È consentito, una sola volta al giornospostarsi verso un’altra abitazione privata abitata all’interno dello stesso comune, tra le 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.

🛍️Negozi e centri commerciali
– Aperti tutti i negozi e i servizi alla persona senza limitazioni
-Chiusi, durante le giornate festive e prefestive, i negozi che si trovano nei centri commerciali, ad eccezione delle farmacie e parafarmacie, dei presidi sanitari, dei punti vendita di generi alimentari, dei tabacchi e delle edicole.

🍕Bar e ristoranti
Bar, ristoranti, pub, gelaterie e pasticcerie sono chiusi.
I ristoranti possono fare asporto fino alle 22 e consegna a domicilio senza limiti d’orario. I bar, pub, etc., possono fare asporto fino alle 18 e la consegna a domicilio senza limiti d’orario.

Sport
Restano chiusi palestre, piscine, centri benessere e centri termali. Vietato lo sport di contatto, ma è consentito svolgere all’aperto e a livello individuale gli allenamenti. Resta vietato usare gli spogliatoi.

🎟️Musei, mostre, cinema e teatri
I musei, le mostre, i cinema, i teatri sono chiusi. Le biblioteche rimangono aperte per il prestito.

Zona gialla

🚗Spostamenti
Ci si può spostare liberamente all’interno del proprio Comune e tra Comuni, tranne che tra le 22 e le 5 del mattino. Per spostarsi in queste ore occorrono ragioni specifiche (lavoro, salute o necessità e urgenza) e bisogna compilare il modulo di autocertificazione.

🍕Bar, pub, ristoranti
I bar e i ristoranti sono aperti  dalle 5.00 alle 18. Il consumo al tavolo è consentito per massimo 4 persone (a meno che non siano tutti conviventi). Per i bar, i pub, etc., dopo le 18.00 è vietato l’asporto, mente i ristoranti possono fare asporto fino alle 22. Entrambi possono comunque fare la consegna a domicilio senza limiti di orario.
Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti che alloggino lì.

🛍️Negozi e centri commerciali
– Aperti tutti i negozi e i servizi alla persona senza limitazioni
– Chiusi, durante le giornate festive e prefestive, i negozi che si trovano nei centri commerciali, ad eccezione delle farmacie e parafarmacie, dei presidi sanitari, dei punti vendita di generi alimentari, dei tabacchi e delle edicole.

🎟️Musei, mostre, cinema e teatri
I musei e le mostre sono aperti dal lunedì al venerdì, mentre i cinema e i teatri sono chiusi.

Sport
Restano chiusi palestre, piscine, centri benessere e centri termali. Vietato lo sport di contatto, ma è consentito svolgere all’aperto e a livello individuale gli allenamenti. Resta vietato usare gli spogliatoi.

Area bianca

Il Decreto legge istituisce una nuova area bianca, dove verranno collocate le Regioni con uno scenario di tipo 1, che avranno cioè un livello di rischio basso e una incidenza dei contagi per tre settimane consecutive inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti. Nell’area bianca non si applicheranno le misure restrittive previste dai Dpcm per le aree gialle, arancioni e rosse, ma le attività si svolgeranno secondo specifici protocolli.

Ai link qui sotto i decreti del 14 gennaio 2021:

 

9 gennaio 2021

Con la nuova ordinanza a firma del Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia (DM 30 aprile 2020), che si è riunita l’8 gennaio 2021, la Regione Lombardia è stata collocata nell’area arancione a partire da domenica 10 gennaio fino a venerdì 15 gennaio
Queste le misure che entreranno in vigore:

🚗 SPOSTAMENTI
Consentiti sempre dalle 5 alle 22 all’interno del proprio comune; gli spostamenti tra comuni sono consentiti SOLO da comuni con una popolazione non superiore ai 5.000 ed entro i 30 km. Vietati gli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
Rimangono vietati gli spostamenti in entrata e in uscita dalla Regione, tranne che per comprovate esigenze lavorative, salute o di necessità
🍽️ RISTORAZIONE
Attività chiuse, asporto consentito fino alle 22; consegna a domicilio senza restrizioni
🏪 ATTIVITÀ COMMERCIALI
Consentite tutte le attività commerciali al dettaglio e i servizi alla persona. Rimangono chiusi nei giorni festivi e prefestivi i centri commerciali e i mercati coperti, salvo la rivendita di generi alimentari e altre specifiche categorie merceologiche.
Più in dettaglio:

Spostamenti consentiti solo all’interno del proprio Comune salvo comprovati motivi di lavoro, studio, necessità e salute (soltanto per le giornate del 9 e 10 gennaio è prevista la deroga che consente gli spostamenti dai piccoli comuni – fino a 5mila abitanti – in un raggio di 30 chilometri, senza poter andare nei comuni capoluogo di provincia).

Divieto di circolazione dalle 22 alle 5 del giorno successivo (salvo sempre motivi di lavoro, studio, necessità e salute) e al divieto di spostarsi tra regioni o province autonome, vige il divieto di spostamento da un Comune a un altro, sempre salvo comprovati motivi di lavoro, studio, necessità e salute (soltanto per le giornate del 9 e 10 gennaio è prevista la deroga che consente gli spostamenti dai piccoli comuni – fino a 5mila abitanti – in un raggio di 30 chilometri, senza poter andare nei comuni capoluogo di provincia).

Chiusi bar e ristoranti 7 giorni su 7: l’asporto è consentito fino alle 22. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni

Negozi aperti, ma nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole.

Restano aperti nidi, scuole dell’infanzia, elementari e medie, mentre (per effetto dell’ordinanza del Presidente della Regione) le scuole superiori proseguono con la didattica a distanza fino al 24 gennaio, ma resta garantita la possibilità per le istituzioni scolastiche e formative professionali di svolgere attività in presenza, qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Resta ferma, fino al 15 gennaio 2021, l’applicazione delle altre misure previste dal decreto del dpcm del 3 dicembre 2020 e dalle successive ordinanze. Maggiori informazioni: news Regione Lombardia.

6 gennaio 2021

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 5 gennaio 2021 un Decreto-Legge (n. 1) che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Segue una sintesi dei provvedimenti.

🟡 7 e 8 gennaio: FASCIA GIALLA 🟡
Spostamenti liberi, entro i confini regionali.
Aperti negozi, bar e ristoranti, questi ultimi fino alle 18.
.
🟠 9 e 10 gennaio: FASCIA ARANCIONE 🟠
Chiusi bar e ristoranti, consentito asporto.
Aperti negozi, parrucchieri e centri estetici.
Divieto di spostamento tra le regioni e tra i comuni, se non per comprovati motivi; consentite le visite a parenti e amici, sempre in due persone.
⚠️ Confermato il coprifuoco dalle 22 alle 5.
Fino al 15 gennaio 👇🏻👇🏻
🚗 Vietato spostarsi da una regione all’altra se non per motivi di lavoro, salute o urgenza.
Resta consentito il rientro nella propria abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione.
Restano consentiti gli spostamenti dai comuni inferiori ai 5.000 abitanti fino a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
👫 Resta consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata una volta al giorno, fra le ore 5 e le ore 22, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
📚 Scuole superiori in classe da lunedì 11 gennaio al 50%, mentre elementari e medie riaprono regolarmente il 7 gennaio.
🟡🟠🔴 Dall’11 al 15 gennaio, inoltre, scatteranno le restrizioni previste a seconda delle fasce di colore che saranno attribuite dopo il monitoraggio dell’8 gennaio.

Più in dettaglio:

Per il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, sono vietati, su tutto il territorio nazionale, gli spostamenti tra regioni o province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma

Inoltre, il testo rivede i criteri per l’individuazione degli scenari di rischio sulla base dei quali saranno applicate le misure previste per le zone “arancioni” e “rosse”.

Dall’11 gennaio sarà applicata la suddivisione in fasce sulla base di quanto stabilito dal Ministero della Salute sulla base dei monitoraggi settimanali.

Fino al 15 gennaio, nei territori che saranno inseriti in “zona rossa” è confermata la possibilità (decreto legge 18 dicembre 2020 n. 172) di spostarsi, una volta al giorno, in un massimo di 2 persone oltre ai minori di 14 anni sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti), verso una sola abitazione privata della propria regione.

Resta ferma, per tutto il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, l’applicazione delle altre misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 e dalle successive ordinanze.

Il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ha firmato il 23 dicembre l’Ordinanza regionale n. 670 del 23 dicembre è efficace fino al 15 gennaio 2021 e prevede le disposizioni riguardanti:

– l’attività corsistica individuale e collettiva non autorizzata o finanziata da Regione Lombardia,
– le attività agricole, controllo faunistico, venatorie e piscatorie 
(riconfermando quanto previsto dall’Ordinanza regionale n. 649 nei giorni di c.d. zona arancione quali il 28, 29 e 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021).

Restano inoltre efficaci, fino al 15 gennaio 2021, le disposizioni dell’Ordinanza regionale n. 649 relative ai seguenti ambiti (articoli 1, 2 e 3.1):
– rilevazione della temperatura corporea sui luoghi di lavoro,
– attività formativa per adulti,
– attività sportiva e motoria svolta presso centri e circoli sportivi.

Di seguito sono dettagliate le misure valide in Lombardia e le relative FAQ.

Per scoprire tutte le misure e i servizi attivati da Regione Lombardia per affrontare l’emergenza Coronavirus vai alla pagina dedicata.

 

Al link qui sotto sono dettagliate le misure valide in Lombardia

Per ulteriori approfondimenti consulta le FAQ sul sito del Governo

Per scoprire tutte le misure e i servizi attivati da Regione Lombardia per affrontare l’emergenza Coronavirus vai alla pagina dedicata.

 

19 dicembre 2020

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, venerdì 18 dicembre 2020 ha tenuto a Palazzo Chigi una conferenza stampa sulle nuove misure per il contenimento dell’emergenza da Covid-19.

SPOSTAMENTI VIETATI dal 21 dicembre al 6 gennaio

  • Vietato ogni spostamento tra regioni e da/per le province autonome di Bolzano e Trento 
  • Compresi quelli per raggiungere le seconde case fuori regione

ZONA ROSSA

24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020; 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021

CONSENTITI SPOSTAMENTI

  • per motivi di lavoro, salute e necessità

CONSENTITA LA VISITA AD AMICI O PARENTI

  • Dalle ore 5 alle ore 22 (max 2 persone)
  • I figli minori di 14 anni, le persone con disabilità e conviventi non autosufficienti sono esclusi dal conteggio

CONSENTITA ATTIVITA’ MOTORIA

  • nei pressi della propria abitazione
  • all’aperto ma solo in forma individuale

CHIUSI

  • Negozi – Centri estetici – Bar e Ristoranti
  • Consentiti asporto (fino alle ore 22) e consegne a domicilio (senza restrizioni)

APERTI
Supermercati – Beni alimentari e Prima necessità
(Farmacie e Parafarmacie – Edicole – Tabaccherie – Lavanderie – Parrucchieri – Barbieri)

ZONA ARANCIONE

28,29, 30 dicembre 2020; 4 gennaio 2021

CONSENTITI SPOSTAMENTI

  • All’interno del proprio comune
  • Dai piccoli Comuni (fino a 5mila abitanti) in un raggio di 30km senza poter andare nei Comuni capoluoghi di provincia

CHIUSI

  • Bar e Ristoranti
  • Consentiti asporto (fino alle ore 22) e consegne a domicilio (senza restrizioni)

APERTI

  • Negozi fino alle ore 21

 

12 dicembre 2020

Il Ministro della Salute ha firmato, in data 11 dicembre 2020, una nuova ordinanza che ha previsto da domenica 13 dicembre 2020, la collocazione della Regione Lombardia in una zona cosiddetta “gialla”.

Ecco una sintesi dei provvedimenti in vigore: SPOSTAMENTI –  Sono sempre consentiti gli spostamenti dalle 5 alle 22 all’interno della propria regione e verso altre in zona gialla RISTORAZIONE – Riaprono i luoghi della ristorazione dalle 5 alle 18. L’asporto è consentito fino alle 22, la consegna a domicilio rimane senza restrizioni CENTRI COMMERCIALI E NEGOZI AL DETTAGLIO –  Chiusi centri commerciali e strutture assimilabili nei giorni festivi e prefestivi, tranne che farmacie, parafarmacie, generi alimentari, edicole e tabacchi; – fino al 6 gennaio i negozi al dettaglio possono prolungare l’orario di apertura fino alle 21 ATTIVITÀ SPORTIVE – Consentito svolgere attività sportiva anche al di fuori del proprio Comune di residenza SCUOLE E UNIVERSITA’ Scuole superiori resta la didattica a distanza, con eccezioni per i casi specifici, mentre sono in presenza le altre scuole. Restano chiuse le università. FESTIVITÀ – Vietati gli spostamenti in altre regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio –  Vietati gli spostamenti dalle ore 22 del 31 dicembre alle ore 7 del 1° gennaio. –  Sempre consentito il rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza Restano sospese: ▪️ Mostre, musei e altri luoghi della cultura. ▪️ Sale giochi, sale scommesse e bingo e slot machine.

    • A questo link il dettaglio delle informazioni. Qui sotto l’Ordinanza citata:
    • OM_11_12_2020

4 dicembre 2020

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm del 3 dicembre contenente le nuove misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 in vigore da venerdì 4 dicembre 2020 a venerdì 15 gennaio 2021. Fino a nuova classificazione la LOMBARDIA È ZONA ARANCIONE.

Le limitazioni del DPCM del 3 dicembre prevedono:

IN CASA
  • Raccomandato non ricevere in casa persone non conviventi.
IN LOMBARDIA – ZONA ARANCIONE È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita da una Regione all’altra e da un Comune all’altro, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute.
IN TUTTA ITALIA SPOSTAMENTI VIETATI
  • Dalle 22.00 alle 5.00.
  • Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 vietati gli spostamenti tra regioni e da/per le province autonome di Trento e Bolzano, anche per raggiungere le seconde case.
  • Il 25, il 26 dicembre e l’1 gennaio vietati gli spostamenti tra Comuni.
  • Il 31 dicembre il divieto va dalle 22.00 alle 7.00.
IN TUTTA ITALIA SPOSTAMENTI CONSENTITI
  • Per motivi di lavoro, necessità o salute (anche nelle ore notturne).
  • Per rientrare nel comune in cui si ha la residenza.
  • Per rientrare nella casa in cui si ha il domicilio o in cui si abita con continuità o periodicità.
RIENTRI DALL’ESTERO
  • Gli italiani che si troveranno all’estero per turismo tra il 21 dicembre e il 6 gennaio, al rientro dovranno fare la quarantena.
  • La quarantena è prevista anche per i turisti stranieri in arrivo in Italia nello stesso periodo.
BAR E RISTORANTI
  • In area gialla aperti a pranzo seduti al tavolo fino alle ore 18.00; dopo vietato anche consumo nei locali e per strada.
  • In aree arancione e rossa restano aperti dalle 5.00 alle 22.00 solo per l’asporto; consegna a domicilio sempre consentita.
NEGOZI E CENTRI COMMERCIALI
  • In tutta Italia dal 4 dicembre all’6 gennaio negozi aperti fino alle 21.00.
  • Dal 4 dicembre al 15 gennaio nei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi aperti solo alimentari, tabacchi, farmacie, sanitari, edicole e vivai.
PIANO ITALIA CASHLESS
HOTEL
  • Gli alberghi rimangono aperti in tutta Italia ma la vigilia di Capodanno (il 31 dicembre sera) non sarà possibile organizzare veglioni e cene.
IMPIANTI SCIISTICI E CROCIERE
  • Gli impianti sciistici restano chiusi fino al 6 gennaio 2021.
  • Dal 21 dicembre al 6 gennaio sono sospese tutte le crociere in partenza, scalo o arrivo in porti italiani.
SCUOLA
  • Dal 7 gennaio ricomincia la didattica in presenza nelle superiori; nella prima fase rientrerà il 75% degli iscritti.

Fonte: https://www.gazzettaufficiale.it/attiAssociati/1/?areaNode=13

30 novembre

  • Il Decreto del Presidente del Consiglio del 3 novembre disponendo le misure per prevenire la diffusione del virus Covid-19 individua tre aree, corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, per le quali sono previste specifiche misure restrittive. 
  • In base alla nuova Ordinanza del Ministro della Salute del 27 novembre, la Lombardia viene collocata fra le regioni in “zona arancione” a partire da domenica 29 novembre. 
  • Di seguito sono dettagliate le misure di contenimento individuate per la “zona arancione” (artt. 1 e 2 del DPCM) e le relative FAQ.
  • Per scoprire tutte le misure e i servizi attivati da Regione Lombardia per affrontare l’emergenza Coronavirus vai alla pagina dedicata.

SPOSTAMENTI E TRASPORTI

  • Sono vietati gli spostamenti in entrata e in uscita dal territorio regionale, con eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È altresì consentito il transito sul territorio regionale se necessario a raggiungere territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti.
  • È vietato ogni spostamento – con mezzi di trasporto pubblici o privati – in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.
  • Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, nei casi in cui è prevista.
  • Resta sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
  • All’interno del proprio comune è consentito spostarsi dalle ore 5 alle ore 22 senza dover motivare lo spostamento.
  • Dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
  • Per giustificare gli spostamenti verso altre regioni o comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione, così come per gli spostamenti notturni, sarà necessario esibire una autodichiarazione.
  • A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, anche non di linea, la capienza è limitata ad un massimo del 50% del totale.
  • Il limite non si applica per il trasporto scolastico dedicato.

ESERCIZI COMMERCIALI, SERVIZI ALLA PERSONA E RISTORAZIONE

  • Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Non sono più previste limitazioni alle categorie di beni vendibili.
  • Tali attività si svolgono nel rispetto delle linee guida regionali per il commercio al dettaglio in sede fissa.
  • Nelle giornate festive e prefestive, resta invece confermata la chiusura degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.
  • All’ingresso di tutti gli esercizi di cui è autorizzata l’apertura dovrà essere obbligatoriamente esposto un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno, sulla base dei protocolli e delle linee guida in vigore.
  • Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite nel rispetto dei relativi protocolli (vedi allegato).
  • Linee guida – Servizi alla persona
  • Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie.
  • L’asporto è consentito fino alle ore 22.00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze, mentre la consegna a domicilio è permessa senza vincoli di orario.
  • Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo autostrade, ospedali e aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza minima di un metro tra ciascuna persona.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

  • Per tutti gli studenti delle scuole superiori le lezioni continuano a svolgersi tramite didattica a distanza.
  • Per i corsi di formazione pubblici e privati resta confermata la possibilità di svolgimento esclusivamente in modalità a distanza.
  • Le attività didattiche ed educative per i nidi, scuole materne, scuole elementari e prima media continuano a svolgersi in presenza.
  • Tornano in presenza anche le classi di seconda e terza media.
  • È obbligatorio utilizzare dispostivi di protezione delle vie respiratorie, salvo che per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.
  • Per gli alunni delle scuole superiori è possibile svolgere attività in presenza soltanto se vi è la necessità di:
  • – utilizzare i laboratori, – mantenere una relazione educativa nei confronti di alunni con disabilità e bisogni educativi speciali.
  • Le Università e le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica proseguono le proprie attività formative e curriculari attraverso la modalità a distanza, fatta eccezione per quelle relative al primo anno del corso di studi e ai laboratori, che possono invece svolgersi in presenza, nel rispetto dei protocolli specificamente dedicati a tali attività.
  • I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività eventualmente individuate dalle Università possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza.
  • Per approfondimenti sulle attività di formazione professionale, scarica il file in allegato e consulta le FAQ.
  • FAQ Formazione professionale

ATTIVITA’ CULTURALI, EVENTI, TEMPO LIBERO

  • Sono sospese le mostre e servizi di apertura al pubblico di musei e altri luoghi della cultura.
  • È inoltre confermata la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto.
  • Sono sospesi convegni, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.
  • Sono inoltre vietate sagre, fiere di qualunque genere ed altri eventi analoghi.
  • Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, comprese quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose.
  • È confermata la chiusura di sale da ballo, discoteche o locali simili, sia all’aperto che al chiuso.
  • Restano sospese anche le attività dei parchi tematici e di divertimento.

SPORT

  • Sono consentiti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse o all’aperto senza la presenza di pubblico, soltanto gli eventi e le competizioni riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali. Gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale sono consentiti a porte chiuse.
  • Resta sospeso lo svolgimento degli sport di contatto individuati con decreto 13.10.2020 del Ministro per le politiche giovanili e lo sport. Sono inoltre vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto di carattere amatoriale.
  • Presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, è consentito lo svolgimento esclusivamente all’aperto dell’attività sportiva di base e dell’attività motoria in genere, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli.
  • Restano chiuse palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche).
  • È consentito lo svolgimento di attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per l’attività motoria, fatti salvi i casi in cui sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.
  • Per le domande più frequenti, consulta le FAQ pubblicate dal Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

LUOGHI DI CULTO E CERIMONIE

  • Viene garantito l’accesso ai luoghi di culto, che deve però avvenire con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgeranno nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni.

MISURE DI PROTEZIONE E RIDUZIONE DEL CONTAGIO

  • Rimane obbligatorio utilizzare sempre la mascherina nei luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione. Non sono obbligati ad indossare la mascherina i bambini al di sotto dei 6 anni, o i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e le persone che interagiscono con loro.
  • All’obbligo di indossare la mascherina si aggiungono le altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio, come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani.
  • Si raccomanda inoltre di non ricevere a casa persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.
  • Le persone con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio e contattare il proprio medico curante.
  • Per approfondimenti su come gestire l’isolamento e la quarantena dei casi confermati di Covid-19, dei loro contatti stretti e sulle modalità per effettuare i test diagnostici, si consiglia di consultare questa pagina.

ALTRE ATTIVITA’ SOSPESE

  • È confermata la sospensione di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente.

FAQ: Domande e risposte frequenti

Domande frequenti sulle misure adottate dal Governo Per approfondimenti sulle misure adottate con il DPCM del 3 novembre 2020, leggi le FAQ sul sito del Governo.FAQ – Dipartimento dello Sport Per le domande più frequenti che riguardano le misure rivolte al mondo sportivo, consulta le FAQ pubblicate dal Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.Ulteriori chiarimenti Consulta le FAQ per tutti gli altri dubbi sulle misure attualmente in vigore (ultimo aggiornamento: 12.11.2020).
Allegati:

Fonte: https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/coronavirus/misure Ulteriori informazioni:

4 novembre 2020
Il nuovo DPCM firmato dal presidente del consiglio dei ministri e l’ordinanza del Ministero della Salute varano nuove e più stringenti norme anti Covid-19 in vigore da venerdì 6 novembre fino al 3 dicembre 2020.
La nostra regione è stata classificata zona rossa ad alto rischio, per questo scattano ulteriori limitazioni:
🚗🚲 È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori e all’interno di essi, salvo che per spostamenti motivati e comprovate esigenze: motivi di lavoro, di istruzione (dove consentita in presenza) di salute, di urgenza, sempre da giustificare con il modulo di autocertificazione. È sempre consentito il rientro al proprio domicilio, abitazione, residenza.
🍊🛒Sono chiusi i negozi a eccezione di alcune categorie: tra gli altri, alimentari, edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie, negozi per bambini e neonati, fiorai, negozi di biancheria, negozi di giocattoli, librerie, cartolerie, negozi di prodotti informatici, articoli sportivi, calzature, ottici, negozi di ferramenta, lavanderie, profumerie, parrucchieri e barbieri. Sono chiusi i mercati non alimentari.
☕️🍽 Sono chiusi i bar, i pub, i ristoranti, le gelaterie, le pasticcerie ad esclusione delle mense e del catering. Consentita la ristorazione con consegna a domicilio o, fino alle 22, con asporto e con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
🧑‍🎓💻 A eccezione della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e del primo anno della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche, si svolgono esclusivamente a distanza. Con l’eccezione delle attività di laboratorio. È sospesa l’attività in presenza di università e istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.
⛹️🤼‍♂️ Sono sospese le attività sportive anche nei centri all’aperto. Sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva. È consentito svolgere attività motoria individuale in prossimità della propria abitazione e nel rispetto della distanza di almeno un metro, con obbligo di indossare la mascherina. È consentito svolgere attività sportiva all’aperto in forma individuale.
📚📖 Sono sospese le attività di musei, mostre e delle biblioteche.
🆘🖥 I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili, anche in ragione della gestione dell’emergenza.
🚌🚃 Trasporti pubblici con capienza massima del 50%.
👉 Al seguente link il testo del DPCM del 3 novembre:
👉 Al seguente link gli allegati del DPCM (in particolare all. 23 e 24 alle pagg. 197 e 198 del documento):
👉 Al seguente link il testo dell’Ordinanza del Ministero della Salute:

Ordinanza-Ministero-Salute

Qui il modulo per l’autodichiarazione Autodichiarazione

26 ottobre 2020

Qui sotto una sintesi del nuovo DPCM in vigore da lunedì 26 ottobre fino a martedì 24 novembre 2020.

SPOSTAMENTI

È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.

ABITAZIONI PRIVATE
  • Si raccomanda l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi. È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
  • Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.
STRADE E PIAZZE
  • Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21.00, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.
PUBBLICI ESERCIZI
  • È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo. Non si potrà stare al loro interno più del tempo necessario all’acquisto di beni.
BAR E RISTORANTI
  • Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00. Potranno rimanere aperti nei week end e nei giorni festivi.
  • Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.
  • Dopo le ore 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.
  • Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 24.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
SCUOLA
  • La didattica rimane in presenza per primarie di primo e secondo grado.
  • Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari al 75% delle attività, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9.00.
SPORT & ATTIVITA’ RICREATIVE
  • Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato.
  • Restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, nei settori professionistici e dilettantistici.
  • Restano consentiti gli eventi e le competizioni sportive, nonché le sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico.
  • Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.
  • L’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite senza alcun assembramento e nel rispetto delle norme di distanziamento sociale (2 metri per l’attività sportiva e di 1 per le altre attività).
  • Lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, è sospeso; sono altresì sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.
FESTE
  • Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.
FIERE E CONGRESSI
  • Sono vietate le sagre, le fiere e gli altri analoghi eventi.
  • Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnicoscientifico e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro.
  • Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.
CINEMA, TEATRI E MUSEI
  • Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto.
  • Apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura assicurato a condizione a condizione che vengano garantite modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
PARCHI DIVERTIMENTI
  • Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento.
  • È consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.
SALE GIOCO
  • Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo e casinò.
BALLO
  • Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.
LAVORO PUBBLICO & PRIVATO
  • Le pubbliche amministrazione dispongono una differenziazione dell’orario di ingresso del personale. È raccomandata la differenziazione dell’orario di ingresso del personale anche da parte dei datori di lavoro privati.
  • È fortemente raccomandato l’utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati.
CONCORSI PUBBLICI E PRIVATI
  • Sono sospese procedure concorsuali pubbliche e private, ad esclusione dei casi in cui venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari e/o in maniera telematica. Dalla sospensione sono esclusi quelli per il personale sanitario e per quello della protezione civile.
  • Sono salve le procedure in corso e quelle per le quali esistono specifici protocolli organizzativi validati dal Comitato tecnico scientifico.

 

22 ottobre 2020
SPOSTAMENTI VIETATI DALLE 23 ALLE 5 E CENTRI COMMERCIALI CHIUSI SABATO E DOMENICA
✔️ Il ministro della Salute Roberto Speranza e il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana hanno firmato una nuova Ordinanza per stabilire ulteriori misure di prevenzione e gestione dell’emergenza Covid-19. Su tutto il territorio di Regione Lombardia, dalle ore 23 alle ore 5 del giorno successivo, sono consentiti soltanto gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità, situazioni di urgenza o motivi di salute. Per giustificare gli spostamenti sarà necessario esibire una autocertificazione. È consentito in ogni caso fare rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza.
✔️ Il Presidente Attilio Fontana ha inoltre firmato la nuova Ordinanza n. 623, che aggiorna ed integra i contenuti dell’Ordinanza n. 620 del 16 ottobre.
📅 Le disposizioni riportate dall’Ordinanza del ministro della Salute e dall’Ordinanza regionale n. 623 entrano in vigore a partire dal 22 ottobre e restano valide fino al 13 novembre 2020.
👉🏻 Tra le novità previste dall’Ordinanza:
CHIUSURA GRANDI NEGOZI E CENTRI COMMERCIALI
Nelle giornate di sabato e domenica è disposta la chiusura di:
❌ grandi strutture di vendita,
esercizi commerciali al dettaglio presenti all’interno dei centri commerciali.
✅ Restano invece aperti, anche il sabato e la domenica, i negozi che vendono:
🍎 generi alimentari,
🐶 alimenti e prodotti per animali domestici,
💄 prodotti cosmetici e per l’igiene personale,
🧴 prodotti per l’igiene della casa,
🌼 piante e fiori e relativi prodotti accessori.
💊 Rimangono aperte anche le farmacie, le parafarmacie e le tabaccherie.
👉🏻 Qui il testo integrale dell’ordinanza di divieto di spostamento notturno:
👉🏻 Qui il testo integrale dell’Ordinanza 623:

Al link qui sotto è disponibile il modulo per l’autodichiarazione che potrà essere esibito da giovedì 22 ottobre durante i controlli di polizia a giustificazione degli spostamenti nelle ore notturne dalle 23 alle 5. Sono consentiti soltanto gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità, situazioni di urgenza o motivi di salute. L’autodichiarazione è anche in possesso degli operatori di polizia e può essere compilata al momento del controllo.

Modulo

Dpcm del 18 ottobre entrato in vigore dal 19 ottobre
🍺 Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5:00 sino alle ore 24:00 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo; in assenza di consumo al tavolo l’orario di chiusura dovrà essere anticipato alle ore 18.00.
🍕 Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 24, la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
🔢 È fatto obbligo per gli esercenti di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo.
🎲 Le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo a seguito dell’ordinanza regione Lombardia n.620 sono chiuse.
💃 🕺Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto.
🤵 👰 Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone, fermo il rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.
🏡 Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di evitare feste, nonché di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei.
🌭 Sono vietate le sagre e le fiere di comunità. Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale.
🛑 Sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza
⚽ L’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e non sono consentite gare e competizioni. Sono altresì sospese tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale.
👨‍💻 Nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.
📚 Fermo restando che l’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, per contrastare la diffusione del contagio, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, che rimane complementare alla didattica in presenza, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9:00.
👨‍🎓 Le Università predispongono piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative.
🚷 I sindaci possono disporre la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, di vie o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

DPCM_18_ottobre_2020 Allegato_A_Dpcm_18_10_2020 Ordinanza di Regione Lombardia del 16 ottobre

Il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ha firmato il 16 ottobre una nuova Ordinanza n. 620 in materia di contrasto dell’epidemia da Covid-19. Le disposizioni hanno validità dal 17 ottobre al 6 novembre 2020.

L’Ordinanza prevede in particolare:

MISURE ANTI-MOVIDA

  • Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, sia su area pubblica che privata (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi) sono consentite fino alle 24.00. Dopo le ore 18.00 il consumo è consentito esclusivamente ai tavoli;
  • è vietata la vendita da asporto di qualsiasi bevanda alcolica dopo le ore 18.00. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio;
  • chiusi i distributori h24 di alimenti confezionati e bevande dalle 18 alle 6.00 (solo se con accesso dalla strada);
  • è vietata dalle 18.00 alle 6.00 la consumazione di alimenti e bevande su aree pubbliche;
  • è sempre vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico.

Ulteriori misure restrittive possono essere adottate dai sindaci.

SPORT DI CONTATTO DILETTANTISTICI

Sono sospese tutte le gare, le competizioni e le altre attività, anche di allenamento, degli sport di contatto, svolti a livello regionale o locale ‒ sia agonistico che di base ‒ dalle associazioni e società dilettantistiche.

SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE E SALE BINGO

Sono sospese le attività delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo. È inoltre vietato l’uso delle “slot machine” negli esercizi pubblici, commerciali e di rivendita di monopoli.

DIDATTICA A DISTANZA

Le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali di secondo grado devono organizzare le attività in modalità alternata tra distanza e presenza, sono escluse le attività di laboratorio. Alle Università è raccomandata la promozione della didattica quanto più possibile in tale modalità.

ACCESSO ALLE RSA

L’accesso alle strutture delle unità di offerta residenziali della Rete territoriale da parte di familiari/caregiver e conoscenti è vietata, salvo autorizzazione del responsabile medico ovvero del Referente COVID-19 della struttura stessa (esempio: situazioni di fine vita) e, comunque sempre dopo rilevazione della temperatura corporea all’entrata e l’adozione di tutte le misure necessarie ad impedire il contagio.

ATTIVITÀ ECONOMICHE

Le attività economiche elencate al punto 1.4 dell’Ordinanza n. 620 del 16 ottobre devono essere svolte nel rispetto delle misure contenute nelle corrispondenti schede dell’allegato 1. Tutti i lavoratori di tali attività sono obbligati all’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, a prescindere dal luogo di svolgimento dell’attività.

Sono confermate le disposizioni delle ordinanze:

  • 1.4 della Ordinanza n. 573 del 29 giugno 2020;
  • Ordinanza n. 579 del 10 luglio 2020, sugli sport di contatto, compatibilmente con quanto previsto dalla presente Ordinanza;
  • Ordinanza n. 609 del 17 settembre 2020.

È revocata l’Ordinanza n. 619 del 15 ottobre 2020.

Per gli aspetti non diversamente disciplinati dall’Ordinanza n. 620 del 16 ottobre resta valido quanto previsto dalle misure disposte dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dalle Ordinanze del Ministro della Salute vigenti. ALL_2_ORD_619

È possibile effettuare, da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, il servizio di asporto fatto in auto (c.d. drive through)?  Il servizio di asporto/take away, consentito sia dal DPCM 13 ottobre 2020 che dall’OPGR 620 del 16 ottobre 2020, da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande può realizzarsi anche tramite la modalità “drive through”. È comunque vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, dopo le ore 18.00. Resta inteso che occorre sempre mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e devono essere rispettati i divieti di consumare i prodotti all’aperto presso il posto di vendita o nelle adiacenze.

Quali sono le gare e le competizioni delle società/associazioni dilettantistiche di sport di contatto che possono continuare a svolgersi?  Le società/associazioni dilettantistiche di sport di contatto possono continuare a svolgere le gare e le competizioni riconosciute di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzate da organismi sportivi internazionali. Come devono organizzare le istituzioni scolastiche e formative secondarie di secondo grado le attività didattiche con modalità a distanza alternate ad attività in presenza? Alle istituzioni scolastiche e formative secondarie di secondo grado è richiesto di programmare la didattica integrata in presenza e a distanza in modo da realizzare, nell’arco temporale di riferimento dell’Ordinanza (ossia fino al 6 novembre prossimo), una quota di didattica a distanza di circa il 50%. Tale percentuale si calcola per ogni istituzione nel suo complesso, escludendo le attività di laboratorio, che continuano ad essere svolte in presenza. Le attività di tirocinio esterno ove presenti concorrono a determinare la quota di didattica a distanza. Per le Sale Slot, Sale Giochi, Sale Bingo e Sale Scommesse è prevista una scheda in allegato all’Ordinanza n. 620 del 16 ottobre scorso. Questo significa che possono restare aperte nonostante quanto previsto dal paragrafo 1.2 dell’Ordinanza stessa? Si conferma la sospensione delle sale Slot, Sale Giochi, Sale Bingo e Sale Scommesse. Le misure di prevenzione presenti in allegato, derivanti da condivisione con le altre Regioni, dovranno essere rispettate, solo allorché le attività potranno riprendere.

 

È confermato l’obbligo di indossare la mascherina a protezione di naso e bocca nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto. Quando ci si trova all’aperto, la mascherina va sempre portata con sé e deve essere indossata se non è possibile mantenere costantemente la distanza di sicurezza di almeno un metro da altre persone che non fanno parte dello stesso gruppo familiare.

È fortemente raccomandato l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private, se sono presenti persone non conviventi. Nelle abitazioni private, inoltre, è fortemente raccomandato di evitare feste e di ricevere più di 6 persone non conviventi.

Possono essere utilizzate mascherine di comunità (dispositivi non soggetti a particolari certificazioni), mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte. Le mascherine devono essere costituite da materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, garantire comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

Il personale che presta servizio nelle attività economiche, produttive e sociali deve sempre indossare la mascherina, a prescindere dal luogo in cui l’attività viene svolta.

Non sono obbligati ad indossare la mascherina i bambini al di sotto dei 6 anni, o i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e le persone che interagiscono con loro (come previsto dal DPCM del 13 ottobre 2020).

Non è obbligatorio l’uso della mascherina nemmeno per coloro che svolgono attività sportiva.

    13 ottobre 2020 CoVid-19: Firmato il DPCM valido dal 14 ottobre al 13 novembre 2020

Di seguito una breve sintesi del decreto, consultabile al link in basso:

MASCHERINE

L’ART. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale) stabilisce che “è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande”.

Dall’obbligo è escluso chi fa attività sportiva, i bambini sotto i 6 anni, i soggetti con patologie e disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.

Viene inoltre “fortemente raccomandato” l’utilizzo dei dispositivi “anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi”.

FESTE

Restano chiuse le sale da ballo e discoteche, all’aperto o al chiuso, mentre sono permesse fiere e congressi. La novità, rispetto ai precedenti DPCM, è che sono vietate le feste in tutti i luoghi al chiuso e all’aperto. Restano consentite, con le regole fissate dai protocolli già in vigore, le cerimonie civili o religiose come i matrimoni. Le feste conseguenti alle cerimonie possono invece svolgersi con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti, ovvero il distanziamento di un metro tra le persone e l’obbligo di mascherina quando non si sta seduti al tavolo. I buffet sono consentiti soltanto mantenendo il distanziamento e dovrà essere il personale di sala a distribuire cibo e bevande. Nelle abitazioni private è “comunque fortemente raccomandato di evitare feste e di ricevere persone non conviventi” in numero “superiore a 6”.

SCUOLA

Il DPCM interviene anche sulle gite degli studenti. “Sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, nonché le attività di tirocinio”. Inoltre non è prevista la didattica a distanza, neppure per le Scuole superiori.

BAR E RISTORANTI

“Le attività dei servizi di ristorazione sono consentite fino alle 24 con servizio al tavolo e sino alle 21 in assenza di servizio al tavolo”. Resta consentita la “ristorazione con consegna a domicilio” e la “ristorazione con asporto” ma “con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le 21”.

CINEMA E CONCERTI

Resta per gli spettacoli il limite di 200 partecipanti al chiuso e di 1000 all’aperto, con il vincolo di un metro tra un posto e l’altro e di assegnazione dei posti a sedere. Sono sospesi gli eventi che implichino assembramenti se non è possibile mantenere le distanze. Le regioni e le province autonome possono stabilire, d’intesa con il Ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi. Sono comunque fatte salve le ordinanze già adottate dalle regioni e dalle province autonome.

SPORT

Sono vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere amatoriale. Gli sport di contatto sono consentiti, si legge, “da parte delle società professionistiche e ‒ a livello sia agonistico che di base ‒ dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP), nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi”.

STADI

Per le competizioni sportive è consentita la presenza di pubblico, “con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori” all’aperto e 200 al chiuso. Va garantita la distanza di un metro e la misurazione della febbre all’ingresso. Le regioni e le province autonome, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d’intesa con il ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti; con riferimento al numero massimo di spettatori per gli eventi e le competizioni sportive non all’aperto, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate dalle regioni e dalle province autonome.

DPCM_13_ottobre_2020 Allegati_Dpcm_13_ottobre_2020 Fonte: http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-il-presidente-conte-firma-il-dpcm-del-13-ottobre/15385

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