Accordi separazioni / divorzi

CHE COSA È E A CHE COSA SERVE :

Separazione personale, divorzio e modifica delle condizioni di separazione e divorzio davanti all’Ufficiale dello Stato civile
Il D.L. 132/2014 convertito con modificazioni dalla L. 162/2014 ha previsto nuove e ulteriori possibilità per i cittadini che intendono separarsi, divorziare o modificare le condizioni di separazione o divorzio consensualmente, infatti, a far data dall’11 dicembre 2014, quale alternativa al procedimento in tribunale è l’accordo di separazione personale o di divorzio (*) davanti al Sindaco in qualità di Ufficiale dello Stato civile.
Condizioni
La separazione, il divorzio e/o le modifiche degli accordi patrimoniali di separazione o di divorzio si possono svolgere davanti all’Ufficiale dello Stato civile SOLO alle seguenti condizioni (modificate dalla circolare 6 del 24/4/2015):
– I coniugi non devono avere figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, si precisa che vengono considerati solo i figli di entrambi i coniugi: nel caso di figli di una solo della parti si può procedere;
– L’accordo fra i coniugi non può contenere patti di trasferimento patrimoniale: la circolare 6/2015 ha precisato che non possono essere stipulati patti che siano produttivi di effetti reali (ovvero effetti traslativi di un bene), né concordata la previsione dell’assegno periodico di divorzio in un’unica soluzione (c.d. liquidazione una tantum), ma le parti possono prevedere e concordare il pagamento dell’assegno di mantenimento (nel caso di separazione) e dell’assegno divorzile (nel caso di divorzio).
Procedimento di separazione o divorzio
I coniugi che intendono separarsi o divorziare devono:
– compilare il modello con le dichiarazioni sostitutive di certificazione qui disponibile e consegnarlo all’ufficio di stato civile del Comune di Pozzuolo Martesana se questo è il comune di residenza di uno dei coniugi, oppure se è il Comune di celebrazione del matrimonio. La consegna potrà avvenire:
a. direttamente in Comune presso l’Ufficio Protocollo in Via Martiri della Liberazione n. 11;
b. tramite fax al numero 02.95.09.08.214;
c. tramite Posta Elettronica Cartificata all’indirizzo comune.pozzuolomartesana.mi@leglmail.it
– presentarsi personalmente e congiuntamente – con l’assistenza facoltativa di un avvocato – all’appuntamento che sarà comunicato dall’ufficio di Stato civile per sottoscrivere l’accordo di separazione o divorzio alle condizioni fra loro concordate. In tale occasione è previsto il pagamento del diritto fisso di € 16,00 tramite bancomat;
– confermare l’accordo di separazione o di divorzio ripresentandosi in Comune nella data, non derogabile per nessun motivo in quanto parte sostanziale e non modificabile dell’atto di accordo, concordata con dell’Ufficiale dello Stato civile e non inferiore a 30 giorni dalla data dell’accordo. La mancata comparizione di uno o di entrambi i coniugi equivale a mancata conferma dell’accordo. La conferma rende efficaci gli effetti della separazione o del divorzio dalla data della prima sottoscrizione.
Il divorzio breve
Il 26 maggio 2015 è entrata in vigore la legge sul “divorzio breve”, che prevede un termine di attesa tra la separazione e il divorzio inferiore rispetto ai tre anni, in particolare:
– un anno decorrente dalla data di notifica del ricorso per la separazione giudiziale, nel caso di separazione giudiziale;
– sei mesi decorrenti dalla data di udienza di prima, e di regola unica, comparizione dei coniugi – udienza ex art. 708 c.p.c., nel caso di separazione consensuale.
Lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi viene anticipata alla prima udienza di comparizione dei coniugi nel caso di separazione giudiziale e alla data della sottoscrizione del verbale di separazione nel caso di procedura consensuale, purché il verbale venga successivamente omologato dal Tribunale.
Possono ottenere il “divorzio breve” anche i coniugi già separati legalmente, per i quali il triennio di separazione non è ancora trascorso.
(*) Il termine DIVORZIO è comunemente usato nella pratica, ma non è giuridicamente corretto: nel nostro ordinamento si deve piuttosto parlare di cessazione degli effetti civili del matrimonio in caso di matrimonio religioso o di scioglimento del matrimonio civile. Si è scelto di utilizzare questo termine per maggiore chiarezza e migliore comprensione.

 

DOVE RIVOLGERSI :

UFFICIO STATO CIVILE

Sede del Municipio, Via Martiri della Liberazione, 11

Laura Arosio

RESPONSABILE :  Dott. Giampiero Cominetti

ALLEGATI

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